Il rapporto di lavoro in ambito familiare rappresenta da sempre un tema molto delicato. L’inosservanza di alcune disposizioni e soprattutto di alcune indicazioni fornite dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza, infatti, può avere ricadute negative sia in capo all’azienda che in capo al collaboratore familiare, in particolar modo per quel che riguarda il disconoscimento dei contributi ai fini pensionistici versati all’Inps. Per questo motivo diventa fondamentale conoscere gli istituti contrattuali previsti dal nostro ordinamento a tutela del familiare che presta la propria attività in favore dell’imprenditore, così come risulta essenziale analizzare le principali sentenze della Corte di Cassazione e le circolare dell’Inps che offrono importanti chiarimenti rispetto al corretto inquadramento del lavoro in ambito familiare.
Le prestazioni lavorative svolte dai familiari collaboratori, pertanto, anche in assenza di convivenza si presumono gratuite e non riconducibili a un rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha precisato con una serie di provvedimenti come tale presunzione di gratuità potesse essere superata in presenza di determinati elementi che costituiscono degli indici sintomatici di subordinazione. Tra questi, ad esempio, vi rientrano la continuità della prestazione, la presenza costante presso il luogo di lavoro, l’osservanza di un determinato orario. Tali elementi, seppur aventi natura sussidiaria e non dirimente, possono comunque costituire degli indici rivelatori della subordinazione, idonei a prevalere sull’eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibile con l’assetto previsto dalle stesse.
In ultima analisi la Corte di Cassazione con l’ordinanza 23919/2025 ha fornito delle indicazioni in merito alla rilevanza della convivenza tra le parti e al valore probatorio della busta paga nell’ambito di un rapporto lavorativo subordinato tra familiari. E’ stato rilevato che anche in assenza di convivenza non insorge, e quindi non vige, una presunzione di gratuità nel rapporto, dovendo comunque l’interessato dimostrare, con rigore, tutti gli elementi della subordinazione. In questo senso quindi, la convivenza tra le parti legate da vincolo familiare, ove presente, ha un valore semplicemente rafforzativo dell’affectionis vel benevolentiae causa, ma non necessariamente dirimente o assoluto.
La presenza della busta paga, infatti, a detta della Suprema Corte, ha una natura meramente formale e pertanto non decisiva sulla questione. Ciò che rileva, al fine di provare l’esistenza della subordinazione, è la materiale corresponsione e ricezione degli importi a titolo di retribuzione, ad effettiva realizzazione della natura sinallagmatica del rapporto di cui all’art. 2094, c.c.
Il rapporto nell’ambito di imprese individuali o società di persone: vige in questo caso una presunzione di gratuità particolarmente forte. In particolare nelle società di persone questa presunzione è giustificata dal fatto che, anche in forza del principio dell’autonomia patrimoniale imperfetta che le caratterizza, la figura del socio “coincide” con quella della società, e pertanto il rapporto si intende intercorra con la persona fisica del socio stesso. Viene dunque meno, generalmente, l’obbligo assicurativo senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dell’Inps, ferma restando la genuinità di un eventuale rapporto di lavoro subordinato instaurato tra le parti laddove le stesse forniscano la prova rigorosa dell’onerosità del rapporto stesso. In presenza invece di convivenza tra i familiari, la presunzione di gratuità lascia spazio a quella di onerosità del rapporto con conseguente obbligo assicurativo;
Il rapporto nell’ambito di società di capitali: diversa è l’ipotesi in cui il rapporto familiare intercorra nell’ambito di una società di capitali. In questa ipotesi, infatti, si presume che il rapporto intercorra non già con la persona del socio, quanto piuttosto con la società stessa e, pertanto, in via generale, si ammette la genuinità del rapporto stesso. Occorre tuttavia verificare caso per caso l’assetto della compagine sociale al fine di accertare se nel caso di specie sussistano le condizioni per il riconoscimento di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Nello specifico, risulterà di fondamentale importanza la verifica della titolarità delle quote sociali in capo ai soci, in quanto, a titolo esemplificativo, in presenza di due soci, di cui uno parente convivente de lavoratore che abbia la maggioranza delle azioni o delle quote sociali, il rapporto, ancorché intercorso con la società, con può esse validamente convalidato.
La lettera circolare 10478/2013 del Ministero del Lavoro ha evidenziato come, nella maggior parte dei casi, la collaborazione prestata all’interno di un contesto familiare viene resa in virtù di un’obbligazione affectionis causa che contribuisce a determinare in molti casi la natura occasionale della prestazione lavorativa.
Per attività occasionale si intende un’attività non sistematica né stabile, svolta in modo sporadico e saltuario, che non si inserisce in modo continuativo nel funzionamento e nella gestione ordinaria dell’impresa.
Pertanto, i collaboratori del familiare dell’imprenditore che prestano la loro attività in maniera occasionale e che non percepiscono compensi, non sono tenuti ad iscriversi all’Inps.
Ai sensi della medesima lettera ministeriale vi è una presunzione relativa di occasionalità nel caso di prestazioni rese da:
• pensionati parenti dell’imprenditore;
• dal familiare impiegato a tempo pieno presso altro datore di lavoro.
La prestazione del pensionato può essere considerata tale in ragione del fatto che verosimilmente non possano garantire al familiare titolare o socio dell’impresa un impegno con carattere di continuità.
Ad analoga conclusione si perviene nell’ipotesi di prestazioni svolte dal familiare impiegato in un altro rapporto di lavoro, considerato il residuale e limitato tempo a disposizione per poter espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l’azienda del familiare.
Ferme restando queste ipotesi, secondo l’indirizzo del Ministero sono da considerarsi occasionali, in via presuntiva, le prestazioni rese da parenti presso l’impresa familiare nel limite quantitativo di 90 giorni nell’anno solare, ovvero 720 ore per anno. Il limite quantitativo dei 90 giorni si considera rispettato anche laddove l’attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue.
Per quanto concerne gli obblighi assicurativi nei confronti dell’Inail, questi sono da considerarsi più stringenti rispetto a quelli di carattere previdenziale. A tal proposito, il Ministero del Lavoro ha precisato che, indipendentemente dal settore in cui opera il collaboratore, gli obblighi previsti sussistono ogniqualvolta la prestazione sia “ricorrente” e non meramente accidentale. È da considerarsi “accidentale” la prestazione resa una/due volte nell’arco dello stesso mese a condizione che nell’anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative.
La normativa riguardante l’impresa familiare, descritta nell’art. 230-bis, c.c., è valida per l’attività lavorativa svolta in modo continuativo da un lavoratore a favore di un’impresa gestita da un familiare con cui esiste un determinato legame di parentela, affinità o convivenza. Fondamentale è la natura dell’impresa familiare, la quale ha carattere residuale o suppletivo, trovando applicazione solo quando non sia possibile riconoscere l’esistenza di un rapporto di lavoro diverso. Come chiarito anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 23676/2014, non si applica la disciplina dell’impresa familiare quando l’attività lavorativa può essere ricondotta a un altro titolo giuridico, come nel caso di un mandato derivante da procura generale, la costituzione di una società di fatto, un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).
Ai fini del corretto inquadramento dell’impresa familiare, è necessario che siano rispettati alcuni requisiti fondamentali: la costituzione dell’impresa, la natura dei soggetti coinvolti, lo svolgimento da parte del familiare di un’attività lavorativa continuativa e l’incremento della produttività dell’impresa risultante dal contributo lavorativo del partecipante.
Un familiare coinvolto nell’impresa è tenuto a svolgere un’attività lavorativa che sia caratterizzata da continuità e regolarità, senza distinzione tra lavoro di natura intellettuale o materiale. È fondamentale che il contributo fornito sia strettamente inerente alle esigenze operative e funzionali dell’impresa stessa. Inoltre, il lavoro svolto dal familiare deve determinare un incremento tangibile nella produttività complessiva dell’azienda, assicurando un valore aggiunto al normale svolgimento dell’attività imprenditoriale e contribuendo così al suo sviluppo economico.