Oltre a riproporre gli sgravi contributivi già oggetto del Decreto Coesione, destinati a giovani, lavoratrici svantaggiate e Mezzogiorno, il DDL intende altresì promuovere l’occupazione delle lavoratrici madri e la conciliazione vita – lavoro grazie all’abbattimento del costo del personale per imprese e professionisti datori di lavoro. Analizziamo le novità in dettaglio.
Assunzioni a tempo indeterminato.
L’articolo 37 del disegno di legge (Capo I “Misure in materia di lavoro, previdenza sociale, famiglia e pari opportunità”) intende:
- incentivare l’occupazione giovanile stabile;
- promuovere le pari opportunità per le lavoratrici svantaggiate;
- sostenere lo sviluppo della ZES unica per il Mezzogiorno, al fine di ridurre i divari territoriali.
A tal proposito, autorizza la spesa di 154 milioni di euro per l’anno 2026, 400 milioni di euro per l’anno 2027 e 271 milioni di euro per l’anno 2028 destinati a finanziare la misura dell’esonero parziale dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati, limitatamente ai contratti a tempo indeterminato (nuove assunzioni di personale non dirigenziale o trasformazioni di contratti a termine) stipulati nell’annualità 2026.
Lo sgravio in parola è contemplato per un massimo di ventiquattro mesi e non si estende a premi e contributi INAIL che, pertanto, sono dovuti in misura intera.
Promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici.
Viene introdotto un incentivo per i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne con almeno tre figli minorenni, prive di impiego da almeno sei mesi. Lo sgravio si concretizza in un esonero totale (100 per cento) dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 8.000,00 euro annui, esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
Al fine di premiare maggiormente le assunzioni stabili il nuovo DDL disciplina, in modo diversificato, la durata dell’esonero in base alla tipologia contrattuale. Lo sgravio, nello specifico, spetta:
- Per dodici mesi in caso di assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione);
- Per diciotto mesi dalla data dell’assunzione iniziale in caso di trasformazione a tempo indeterminato;
- Per ventiquattro mesi a fronte dell’assunzione a tempo indeterminato diretto.
L’esonero in argomento non opera per i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
La misura non è cumulabile con altri sgravi contributivi o riduzioni delle aliquote già previste dalla normativa vigente ed è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione prevista dall’articolo 4 del Decreto Legislativo numero 216/2023, che riguarda le nuove assunzioni.
Incentivi per la trasformazione dei contratti.
Nell’ottica di favorire la conciliazione vita – lavoro per le lavoratrici e i lavoratori con figli numerosi, l’articolo 49 del disegno di legge riconosce a decorrere dal 1° gennaio 2026 una priorità in favore di quanti hanno almeno tre figli conviventi.
La priorità in questione (riconosciuta fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità) può essere fatta valere in sede di:
- Trasformazione del contratto di lavoro da full-time a part-time, orizzontale o verticale;
- Rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale che determini una riduzione dell’orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.
A beneficio dei datori di lavoro che applicano il criterio di priorità di cui al comma 1 è prevista una misura di decontribuzione, per un periodo massimo di 24 mesi, decorrenti dalla data di trasformazione del contratto.
Lo sgravio si concretizza in un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico azienda, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3 mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Le disposizioni attuative dell’esonero sono demandate ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Sono esclusi dallo sgravio i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, mentre opera un regime di incumulabilità della misura con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (eccezion fatta per la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, di cui all’articolo 4, Decreto Legislativo numero 216/2023).