In vista della pausa estiva, desideriamo fornirvi un quadro chiaro ed esaustivo in merito alle disposizioni di legge che regolano la sospensione degli adempimenti fiscali, amministrativi e processuali durante il mese di agosto.
La normativa vigente prevede una tregua estiva finalizzata a tutelare i contribuenti e i professionisti, congelando temporaneamente gran parte dell’attività di notifica e la decorrenza dei termini legali per gli enti impositori quali l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e l’INPS.
Per tutto il periodo compreso tra il 1 e il 31 agosto, l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio delle comunicazioni relative ai controlli automatici e formali delle dichiarazioni (i cosiddetti avvisi bonari), unitamente alle lettere per la promozione dell’adempimento spontaneo (lettere di compliance). Restano escluse da tale blocco esclusivamente le notifiche caratterizzate da indifferibile urgenza.
Oltre al blocco dell’invio, la disciplina prevede la sospensione dei termini di risposta: qualora il termine di 30 giorni per il pagamento o la produzione di documenti ricada nel mese di agosto, il conteggio si interrompe per riprendere regolarmente dal 1 settembre.
Analogamente, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e l’INPS sospendono nei medesimi trentun giorni la notifica delle nuove cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito con valore esecutivo e degli atti cautelari o esecutivi.
Per quanto riguarda l’ambito del contenzioso tributario e amministrativo, trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla legge. Dal 1 al 31 agosto è sospeso il decorso dei termini per proporre ricorso contro gli atti notificati, per il deposito di memorie o per l’impugnazione di sentenze dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria e alle autorità giudiziarie ordinarie. I termini riprenderanno a scorrere a partire dal 1 settembre.
Si segnala infine un’importante specifica in merito alle scadenze di pagamento. La sospensione dei versamenti tributari e contributivi da effettuarsi tramite modello F24 copre il periodo che va dal 1 al 20 agosto. Tutti i versamenti che dovrebbero essere eseguiti in questo intervallo di tempo (comprese le rate dei modelli dichiarativi, la liquidazione IVA e i contributi previdenziali) usufruiscono di una proroga automatica al 20 agosto, senza alcuna applicazione di sanzioni o interessi.