L’INPS ripensa in parte il trattamento economico da riservare ai lavoratori malati quando la copertura del certificato medico si estende al giorno prima rispetto alla data di rilascio dello stesso.
L’Istituto ha allargato la tutela previdenziale al giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico anche all’ipotesi, finora esclusa, della visita ambulatoriale.
Per meglio comprendere la novità, si ricorda che in base allo scenario ante modifica la decorrenza dell’inizio della malattia era fissata in coincidenza con la data di rilascio del certificato medico e non poteva retroagire al giorno prima se non per situazioni particolari. È opportuno ricordare che il giorno di inizio dell’evento acquisisce una fondamentale importanza ai fini dell’individuazione dei primi tre giorni di malattia (cosiddetta carenza) che restano a carico del datore di lavoro, delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo coperto eccetera.
L’obiettivo della disposizione è quello di non penalizzare il lavoratore nei casi in cui la visita medica non venga effettuata nel giorno della chiamata al medico curante, tanto più alla luce della facoltà, disciplinata nei contratti di lavoro per i medici di medicina generale, di effettuare la visita medica domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12 del giorno immediatamente successivo e solo se ritenuta strettamente necessaria.
Per non penalizzare i lavoratori, la nuova interpretazione dell’Istituto, valida anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia, riconosce dal 4 settembre anche per le visite ambulatoriali la tutela previdenziale per la malattia che inizia il giorno prima. Opportunità che viene meno, se il certificato va indietro per più di un giorno.
La possibilità di riconoscere la malattia dal giorno precedente alla data di rilascio del certificato medico resta però esclusa se tale giorno precedente è un giorno festivo infrasettimanale o cade di sabato o di domenica, dal momento che in queste circostanze il lavoratore avrebbe dovuto ricorrere al servizio di continuità assistenziale (l’ex Guardia medica).
Per molti datori di lavoro che adottano il calendario differito, la novità ai fini della redazione del Libro unico del lavoro (Lul) andrà a regime nel mese di ottobre in cui verranno contabilizzati i dati delle presenze riferite al mese di settembre.