La disciplina degli omaggi non ha subìto particolari modifiche rispetto allo scorso anno, anche se vi saranno novità dall’anno prossimo. Riepiloghiamo quanto previsto dalla normativa vigente per il 2024.
In materia di spese di rappresentanza, viene previsto che, ai fini della determinazione dell’importo deducibile delle spese, non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 Euro, deducibili per il loro intero ammontare. Diversamente, se gli oneri sostenuti per omaggi, sono superiori a 50 Euro, sono considerati spese di rappresentanza e quindi deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti.
Per il calcolo del valore unitario dell’omaggio però, occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso e non ai singoli beni da cui è composto. Esempio pertinente ne è il cesto natalizio che se contiene quattro beni dal valore singolo di 15 Euro, nel complesso varrà 60 Euro e quindi sarà considerato tra le spese di rappresentanza con i limiti di deduzione previsti dal comma 2 dell’art 108.
Inoltre, in tema di omaggio è bene evidenziare che, il bene oggetto del dono può anche essere autoprodotto dall’impresa. In questo caso, non rileva il valore complessivo del bene ma rileva il valore di mercato dello stesso. E’ bene precisare che se però il valore di mercato supera i 50 Euro, essendo la spesa qualificabile come spesa di rappresentanza, ai fini del calcolo del limite di deducibilità, concorre considerare il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50 Euro. Se invece, il valore normale dell’omaggio autoprodotto risulti minore o uguale a 50 Euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia invece della deduzione integrale.
Infine, attenzione al fatto che l’omaggio natalizio di un bene non oggetto dell’attività dell’impresa:
- costituisce spesa di rappresentanza se donato ai clienti;
- non costituisce spesa di rappresentanza, mancando il principio di inerenza, se donato ai dipendenti. In tal caso, è qualificabile come spesa per prestazione di lavoro.