Dopo il via libera da parte della Commissione Europea all’operatività degli sgravi previsti per l’assunzione di giovani Under 36 e di donne svantaggiate, il Legislatore potenzia ulteriormente gli incentivi a favore dell’occupazione giovanile, questa volta stanziando risorse in favore dei giovani Under 30 che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in un percorso scolastico o formativo.
L’inserimento nel mercato del lavoro dei Neet è già stato, di recente, oggetto di legislazioni di favore attraverso l’erogazione ai datori di lavoro di incentivi di tipo economico. Ora, viene riproposto dall’art. 27 D.L. 48/2023 (recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, convertito con modificazioni dalla L. 85/2023). Le assunzioni che danno titolo all’incentivo sono quelle effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023.
Datori di lavoro ammessi al beneficio.
Tutti i datori di lavoro privati possono accedere al beneficio, anche coloro che non svolgono attività imprenditoriale, quali ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, liberi professionisti, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Rientrano tra i datori di lavoro dell’impiego privato:
- gli enti pubblici economici (EPE);
- gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;
- datori di lavoro non imprenditori, quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.;
- gli Istituti autonomi case popolari;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000;
- i consorzi di bonifica e i consorzi industriali;
- gli enti morali e gli enti ecclesiastici.
Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio:
- le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le università;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
- gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
- le Camere di commercio e loro associazioni;
- gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
- le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l’ARAN e le Agenzie fiscali;
- la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti;
- altri enti pubblici minori.
Requisiti lavoratori.
I giovani per i quali spetta l’incentivo sono quelli aderenti al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, (Neet – Not in Education, Employment or Training) che abbiano i seguenti requisiti:
- di età compresa tra i 16 e i 29 anni (i minorenni debbono aver assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione);
- che non studiano e non lavorano al momento dell’assunzione agevolata;
- che non siano inseriti in un percorso scolastico o formativo.
La registrazione al Programma deve avvenire tramite il portale “MyANPAL”, oppure, tramite i portali regionali “Garanzia Giovani”. Diversamente, se il giovane ha un Patto di servizio nell’ambito del Programma “Garanzia di occupabilità dei Lavoratori” (GOL), già sottoscritto al momento della presentazione da parte dei datori di lavoro dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo, può far valere tale Patto come registrazione al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
Oltre ai suddetti requisiti, in forza del rinvio operato dall’art. 27 del Decreto Lavoro al Regolamento (UE) n. 651/2014 che definisce le caratteristiche dei lavoratori svantaggiati, nonché dell’espressa previsione di cui all’art. 4 del decreto n. 189 dell’ANPAL per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti sopra riportati, venga rispettato, in via alternativa, uno dei seguenti elementi:
- a) il giovane deve essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del nuovo D.M. 17 ottobre 2017. Al riguardo, ai sensi di tale decreto, si definisce come privo di impiego regolarmente retribuito chi, negli ultimi sei mesi non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13, TUIR 917/1986;
- b) il giovane non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale (livello ISCED 3);
- c) il giovane deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) il giovane è assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25% (medesimo requisito richiesto per le assunzione delle donne ), ai sensi del D.I. Lavoro-Economia 16 novembre 2022, n. 327, di attuazione dell’art. 2, punto 4, lettera f), del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Tipologie contrattuali incentivabili.
L’incentivo è riconosciuto per tutte le assunzioni effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, con possibilità di fruizione, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2025. Non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi a tale termine per cui l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza del mese di gennaio 2025. Le assunzioni possono avvenire con le seguenti tipologie contrattuali, anche nella forma oraria part-time:
- contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione (in tal caso l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione);
- contratto di apprendistato professionalizzante;
- rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Non risultano incentivabili le seguenti tipologie:
- le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine;
- i rapporti di lavoro domestico;
- il lavoro intermittente;
- le prestazioni di lavoro occasionali;
- il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Misura dell’incentivo.
I giovani NEET iscritti al portale Garanzia Giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni assunti con le tipologie contrattuali sopra indicate, permettono al datore di lavoro di godere di un beneficio di tipo economico e non contributivo, pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per una durata massima di 12 mesi. La medesima determinazione dell’incentivo vale anche nelle ipotesi in cui si voglia procedere all’assunzione di un giovane “NEET” con contratto di apprendistato professionalizzante. La fruizione si ottiene per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa. Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio.
Accesso all’incentivo.
Il datore di lavoro, individuato il giovane da assumere già iscritto al portale Garanzia Giovani, invia una domanda preliminare di ammissione all’incentivo utilizzando l’apposito modulo istanza on line “NEET23” mediante il quale prenota le risorse destinate a finanziare l’incentivo. Tale modulo telematico è disponibile sul portale istituzionale www.inps.it a partire dal 31 luglio 2023 all’interno del “Portale delle agevolazioni. Nel modello devono essere indicati tutte le informazioni relative al lavoratore da assumere e alla tipologia contrattuale, la località di esecuzione della prestazione lavorativa, l’importo della retribuzione mensile media comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, l’indicazione della tipologia di rapporto (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria e se si intende fruire anche di altre agevolazioni. L’Inps, ricevuta la domanda:
- consulta gli archivi informatici dell’ANPAL al fine di verificare la sussistenza delle condizioni richieste dal decreto;
- determina l’incentivo e accerta la disponibilità delle risorse;
- informa entro cinque giorni dalla data di invio della richiesta mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico inviato dal datore di lavoro, nonché mediante invio di una comunicazione nell’area MyINPS, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato;
- comunica l’avvenuta prenotazione dell’importo a favore del datore di lavoro.
Il datore di lavoro, entro sette giorni di calendario, ha l’onere di stipulare il contratto di lavoro e di comunicare, a pena di decadenza, entro ulteriori sette giorni di calendario, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. Pertanto, entro 14 giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva, a pena di decadenza, deve comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. Non potrà essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.
È bene precisare che il bonus prenotato non potrà subire modificazioni in eventuale caso di aumento delle ore lavorative in caso di iniziale contratto a tempo parziale o trasformazione di un contratto part-time in contratto full-time. Diversamente, in presenza di un iniziale richiesta per un contratto full-time trasformato successivamente in part-time, sarà cura del datore di lavoro riproporzionare il bonus fruendo dell’importo ridotto.