Nella busta paga del settore “commercio” di gennaio 2023 spetta ai lavoratori l’erogazione dell’una tantum prevista dal Protocollo straordinario stipulato il 12 dicembre 2022 in vista del rinnovo del CCNL commercio. L’importo, effettivamente percepito, dipendente dal livello di inquadramento. L’una tantum è lorda ed assoggettata a contributi previdenziali e tassazione separata. L’importo dell’una tantum commercio, infatti, cambia secondo tutti i seguenti parametri:
- il livello di inquadramento;
- i mesi di anzianità di servizio maturati durante il periodo 2020-2022;
- base di specifiche assenze da lavoro negli anni 2020, 2021, 2022.
L’una tantum è erogata in due soluzioni:
- 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
- 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.
Le cifre di cui sopra sono di fatto teoriche perché spettano al quarto livello ma solo nel caso in cui il lavoratore sia stato in forza dal 2020 al 2022 senza assenze da lavoro senza diritto alla retribuzione. Sulla base di quanto previsto dal protocollo gli importi dell’una tantum commercio di gennaio 2023 in base al livello di inquadramento sono i seguenti:
- Quadri 347,22 euro;
- Primo livello 312,78 euro;
- Secondo livello: 270,56 euro;
- Terzo livello: 231,25 euro;
- Quarto livello: 200 euro;
- Quinto livello: 180,69 euro;
- Sesto livello: 162,22 euro;
- Ottavo livello: 138,89 euro.
Gli importi appena descritti non sono definitivi ma teorici. Infatti, cambiano in base al livello di inquadramento, ma anche in base ai mesi di anzianità del lavoratore e alle assenze da lavoro negli anni 2020, 2021 e 2022. Il Protocollo al punto 4 prevede che gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2022.
Non saranno conteggiati ai fini dell’anzianità: i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto.
Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Questi periodi, quindi, danno diritto all’una tantum.
Gli importi di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto (TFR). Bisogna considerare che spetta solo ai lavoratori in forza alla data del 12 dicembre 2022, quindi chi è assunto negli anni 2020, 2021 e 2022 ma ha cessato il rapporto di lavoro prima del 12 dicembre, non avrà diritto all’una tantum commercio né a gennaio 2023 né nella seconda tranche a marzo 2023.
Nei fatti la somma dell’una tantum spettante al lavoratore viene calcolata sulla base di 36 quote mensili (da gennaio 2020 a dicembre 2022), determinate sulla base dei ratei di ulteriore mensilità (tredicesima e quattordicesima) maturati nel suddetto periodo. Per ogni singolo mese dello stesso periodo, viene considerato il livello retributivo effettivamente applicato (anche in relazione all’apprendistato) e l’eventuale percentuale di part-time. Come sopra descritto, vanno però esclusi i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione. Ad esempio, un lavoratore full-time inquadrato con il livello 5 del commercio dal 1 gennaio 2022, avrà diritto a 12 quote delle 36 quote dell’importo di 180,69 euro spettante al livello 5. Quindi avrà diritto a 60,23 euro. Nel caso del lavoratore part-time, l’importo dell’una tantum va riparametrato in base alla percentuale del part-time. Ad esempio, un lavoratore part-time a 20 ore settimanali, livello 4 del commercio, assunto dal 2018, avrà diritto a 36 quote su 36 dell’importo di 200 euro spettante a livello 4. Ma lavorando con una percentuale part-time del 50%, l’importo effettivamente spettante è il 50% di 200 euro, quindi 100 euro.