Ricordando che coloro i quali aderivano al regime forfetario ne erano già esclusi, la modifica normativa allarga l’esclusione a tutti coloro che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo personalmente e individualmente; restano perciò soggetti a IRAP:
• gli studi professionali associati;
• le società di persone;
• le società di capitali;
• gli enti commerciali in generale;
• gli enti del terzo settore.
In definitiva, per le cosiddette partite IVA (professionisti, autonomi, ditte individuali) non aderenti al regime forfetario, l’ultimo versamento IRAP sarà il saldo (eventuale) dell’imposta 2021, da versare a Giugno 2022, dato che l’esonero dall’imposta decorre dall’anno fiscale 2022, e tali soggetti non possono avere un anno fiscale non coincidente con quello solare. Ovviamente, non saranno dovuti gli acconti 2022, di solito previsti in giugno e in novembre.
L’abolizione dell’IRAP per questa tipologia di soggetti costituisce un intervento ben congegnato, in quanto, pur richiedendo una quantità limitata di risorse, porta un doppio beneficio:
• la riduzione della pressione fiscale per contribuenti soggetti ad aliquota progressiva, e obbligati al versamento dei contributi previdenziali;
• la riduzione del contenzioso in tema di IRAP.