Con l’approvazione del Decreto “Sostegni”, il Governo ha deciso di riconfermare e prorogare il Reddito di Emergenza, sussidio economico destinato alle famiglie in difficoltà e maggiormente colpite dall’emergenza Covid in Italia. Con il Decreto sono stati stabiliti anche i nuovi requisiti, nonché gli importi e la durata dello stesso. Vediamo nel dettaglio le principali novità.
Destinato alle famiglie in difficoltà e in una condizione economica precaria a seguito dell’epidemia da Coronavirus in Italia, il Reddito di Emergenza è stato confermato e prorogato per altri tre mesi (marzo, aprile e maggio 2021). L’importo totale tiene conto della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare e può variare da un minimo di 1.200 Euro a un massimo di 2.400 Euro. I beneficiari, pertanto, riceveranno, mensilmente, un contributo economico che può variare da 400 Euro a 840 Euro ogni trenta giorni.
Hanno diritto a richiedere e ottenere il reddito di emergenza le famiglie con:
- residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare, nel mese di Febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2020) inferiore a 10.000 Euro (la soglia è accresciuta di 5.000 Euro per ogni componente successivo al primo – fino a un massimo di 20.000 Euro – e in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza);
- un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 Euro.
Il Reddito di Emergenza continua a non essere compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. La stessa incompatibilità vale in caso di soggetti appartenenti al nucleo già percettori di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità), percettori di reddito/pensione di cittadinanza e titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo.
Il Reddito di Cittadinanza, invece, spetta ai disoccupati o a coloro che hanno un lavoro saltuario e che possiedono un reddito ISEE inferiore a 9.360,00 Euro l’anno.
Con il Decreto “Sostegno”, per il solo 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del reddito familiare fino al limite massimo di 10.000 Euro annui, il beneficio economico è sospeso per la durata del rapporto di lavoro (ma fino ad un massimo di sei mesi).
Di norma, chi richiede il Reddito di Cittadinanza ed è abilitato al lavoro, deve sottoscrivere un Patto per il Lavoro, prendendo un impegno attivo ad accettare offerte congrue proposte dai Centri per l’Impiego, dopo un percorso di riqualificazione (se necessario). Se si rifiuta per tre volte il lavoro offerto si perde il diritto al sussidio.