Nuova tornata di aiuti in arrivo con il Decreto “Sostegni” per alcune specifiche categorie di lavoratori. Si tratta di lavoratori stagionali, del turismo, dello spettacolo e sportivi..
STAGIONALI/INTERMITTENTI/OCCASIONALI PER TURISMO E SPETTACOLO. Viene assicurata un’indennità pari a 2.400 Euro ai beneficiari delle indennità già previste dal Decreto “Ristori”, cui si aggiungono anche i lavoratori delle stesse categorie che hanno perso o ridotto il lavoro, successivamente al 30 Novembre 2020, ovvero:
- dipendenti stagionali del turismo e stabilimenti termali (compresi i lavoratori in somministrazione), che hanno perso il lavoro tra il 01.01.2019 ed il 23.03.2021, non titolari di pensione o Naspi, o altro reddito da lavoro, con almeno 30 giornate di lavoro nello stesso periodo;
- dipendenti a termine di altri settori produttivi, che abbiano cessato o ridotto l’attività nello stesso periodo e con lo stesso requisito lavorativo;
- lavoratori intermittenti, sempre con almeno 30 giornate di lavoro dal 01.01.2019;
- lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA, privi di contratto ed iscritti alla Gestione Separata al 23.03.2021, e con un mese di contribuzione versata;
- venditori a domicilio, iscritti alla Gestione Separata, con reddito 2019 superiore a 5.000 Euro, non iscritti ad altre forme previdenziali;
- lavoratori iscritti al Fondo Pensioni dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 01.01.2019 ed il 23.03.2021, con reddito non superiore a 75.000 Euro, non titolari di pensione, né altri redditi da lavoro dipendente (eccetto i contratti a chiamata), oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati e reddito non superiore a 35.000 Euro.
Come per le precedenti indennità, questi bonus non concorrono alla formazione del reddito, non sono cumulabili tra loro, né con pensioni dirette, tranne l’assegno di invalidità. Le domande dovrebbero essere inviate entro il mese di aprile 2021, previa emanazione delle indicazioni operative dal parte dell’INPS.
LAVORATORI SPORTIVI. Ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e le associazioni sportive dilettantistiche che per l’emergenza Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività viene riconosciuta un’indennità variabile in base ai compensi percepiti nel 2019. Questo importo non viene riconosciuto ai chi percepisce altri redditi da lavoro (dipendente, autonomo o di pensione), il reddito di cittadinanza o il reddito di emergenza o di altre indennità previste con i decreti “Cura Italia”, “Rilancio” o “Agosto”. La domanda deve essere presentata insieme all’autocertificazione del possesso dei requisiti tra il 1 ed il 15 Aprile 2021 tramite la piattaforma informatica della società Sport e Salute Spa, l’accoglimento della domanda avviene in ordine cronologico di presentazione. Agli stessi lavoratori che hanno già beneficiato del contributo nei mesi scorsi l’indennità viene riconosciuta automaticamente senza dover presentare alcuna domanda. L’indennità è di:
- 600 Euro per chi nel 2019 ha percepito compensi relativi all’attività sportiva superiori a 10.000 Euro;
- 400 Euro per chi nel 2019 ha percepito compensi relativi all’attività sportiva compresi tra 4.000 Euro e 10.000 Euro;
- 200 Euro per chi nel 2019 ha percepito compensi relativi all’attività sportiva fino a 4.000 Euro.