Il Decreto “Cura Italia” riconosce un’indennità, non imponibile ai fini IRPEF, pari a 600 Euro, a determinate categorie di soggetti, sia esercenti attività economiche in forma autonoma, sia lavoratori parasubordinati e subordinati. L’indennità è riconosciuta, per il momento, per il solo mese di marzo 2020, ma potrebbe essere prevista per ulteriori periodi, a seconda dell’emergenza sanitaria.
I soggetti beneficiari sono:
• liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
• lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS;
• lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020;
• operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30 del DL 18/2020);
• lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 Euro, che risultino non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.
I professionisti iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria non sono beneficiari dell’indennità, per il momento. A questi professionisti potrebbe essere riconosciuta una quota del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, istituito per i casi di cessazione, riduzione o sospensione dell’attività in conseguenza dell’emergenza COVID-19. Tale fondo è stato pensato “come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 Euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini”.
Gli agenti di commercio sono esclusi dei beneficiari dell’indennità di 600 Euro. Rientrano, invece, con tutti gli altri soggetti iscritti alle casse, tra i percettori del “Fondo per il reddito di ultima istanza”.
Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. La domanda dovrà essere presentata in via telematica utilizzando i canali telematici del sito internet dell’INPS.