La legge di bilancio 2020 ha riproposto la possibilità procedere alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni. Tale rivalutazione va effettuata in sede di approvazione del bilancio 2019, all’interno del quale andranno indicati i maggiori valori rivalutati, in riferimento ai beni risultanti dal bilancio 2018. In questo periodo di obiettiva difficoltà per le imprese, e quindi ragionevolmente immaginando di avere, per il 2020, un risultato di esercizio difficilmente positivo, appare opportuno soffermarsi sugli effetti di tale norma, in particolare, quindi, l’attenzione maggiore va posta su quelli che possono essere i benefici sul patrimonio netto.
AMBITO OGGETTIVO – La rivalutazione è applicabile:
• immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non (immobili, impianti, macchinari, attrezzature, attrezzature industriali, ecc.);
• immobilizzazioni immateriali (marchi, brevetti, diritti di concessione, ecc.);
• partecipazioni in altre società, costituenti immobilizzazioni finanziarie.
AMBITO SOGGETTIVO – Possono effettuare la rivalutazione dei beni di impresa:
• società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata;
• società cooperative residenti nel territorio nazionale;
• società europee (regolamento CE n. 2157/2001) e società cooperative europee (regolamento CE n. 1435/2003);
• persone fisiche (per i beni aziendali), società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate;
• aziende speciali, enti pubblici e privati, i trust (con alcune limitazioni).
EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE
Sotto l’aspetto prettamente civilistico, l’incremento del patrimonio netto (capitale e riserve), conseguente all’iscrizione del saldo attivo di rivalutazione, in ragione dei maggiori valori attribuiti ai beni, assumendo rilevanza nel bilancio 2019 (anno in cui viene fatta la rivalutazione), consentirebbe di dotare la società di un maggior patrimonio utile per ammortizzare le eventuali perdite degli esercizi successivi al 2019, riuscendo, nel caso di specie, a lasciare inalterato il capitale sociale.
Solo e solamente se, si vuole anche un riconoscimento fiscale, con la conseguente possibilità di poter usufruire dell’ammortamento dei beni rivalutati, la rivalutazione sconta un’imposta sostitutiva, per i maggiori valori attribuiti, del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili, con versamenti rateizzati in tre anni, con scadenza (se l’imposta non supera 3.000.000 euro) a partire dal saldo relativo al 2019.