Sul tema della responsabilità civile e penale per le aziende, per le infezioni da Covid-19 di cui venga accertata l’origine professionale, l’INAIL ha precisato, in un apposito comunicato che “non c’è necessariamente corrispondenza tra i criteri applicati dall’Istituto per il riconoscimento di un indennizzo a un lavoratore infortunato e quelli che valgono in sede penale e civile, dove l’eventuale responsabilità del datore di lavoro deve essere rigorosamente accertata attraverso la prova del dolo o della colpa”. L’ammissione del lavoratore contagiato alle prestazioni assicurative INAIL non ha, quindi, alcuna rilevanza né per sostenere l’accusa in sede penale, né in sede civile.
Inoltre “la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare nei luoghi di lavoro, che sono oggetto di continui aggiornamenti da parte delle autorità sulla base dell’andamento epidemiologico, rendono estremamente difficile configurare la responsabilità civile e penale dei datori di lavoro“.
La circolare INAIL del 3 aprile affermava già che l’ambito della tutela riguardava innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale ma una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza (lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite, banconisti ed altri). Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice, valido per gli operatori sanitari. In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. In casi più dubbi sulle cause precise del contagio in occasione di lavoro, l’identificazione potrà essere accertata con le ordinarie procedure medico legali dell’Istituto.