CREDITI D’IMPOSTA.
Il Decreto “Rilancio” ha previsto due tipologie di crediti d’imposta che riguardano i lavori per la sicurezza e le misure per la sanificazione. Per le imprese che adeguano i luoghi di lavoro aperti al pubblico (come bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema), è previsto un credito d’imposta del 60%, fino a un massimo di 80.000 Euro, utilizzabile esclusivamente in compensazione. Questa misura riguarda esclusivamente gli interventi effettuati per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus (rifacimento spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, acquisto di arredi di sicurezza, investimenti in attività innovative, sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa, acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti). Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni legate all’emergenza Coronavirus per le medesime spese.
Un altro credito d’imposta, sempre al 60%, è destinato a tutte le imprese e alle partite IVA per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi per garantire la salute di lavoratori ed utenti. L’agevolazione fiscale è al 60%, fino ad un tetto massimo di spesa, fissato a 60.000 Euro. In questa misura rientrano: le spese di sanificazione di ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa ed istituzionale e strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, l’acquisto dispositivi di protezione individuale come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, prodotti detergenti e disinfettanti, dispositivi per la distanza di sicurezza interpersonale, termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. Inoltre, sono comprese le spese di installazione di ogni prodotto, qualora previste.
Il credito d’imposta è utilizzabile in dichiarazione dei redditi, oppure in compensazione, senza concorrere alla formazione del reddito IRPEF, IRES e IRAP.
IVA.
Viene applicata l’aliquota IVA minima del 5% per l’acquisto di mascherine ed altri dispositivi di protezione individuale (D.P.I.). E’ previsto, contestualmente, un regime di maggior favore per tutto il 2020, con l’esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi. Questo l’elenco dei dispositivi previsti dalla misura: mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e FFP3, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici), termometri, detergenti disinfettanti per mani, dispenser a muro per disinfettanti, strumentazione per diagnostica per COVID-19, tamponi per analisi cliniche.
Contributi INAIL.
Sono previsti interventi straordinari dell’INAIL, da 15.000 a 100.000 Euro, a favore delle imprese, anche individuali, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro misure anti Covid-19. La misura di questi aiuti è proporzionate alla dimensione dell’impresa.
E’ incentivato l’acquisto di: apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. Sono previsti i seguenti tetti massimi per i contributi:
• imprese fino a 9 dipendenti: 15.000 Euro;
• imprese da 10 a 50 dipendenti: 50.000 Euro;
• imprese con più di 50 dipendenti: 100.000 Euro.
Questa agevolazione, però, non è compatibile con gli altri benefici, anche di natura fiscale, relativi agli stessi costi ammissibili.