LAVORO AGILE.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di 14 anni, avranno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Nel nucleo familiare non dovrà esservi altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o con rapporto di lavoro sospeso o cessato.
Per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile, può essere applicata ad ogni rapporto di lavoro subordinato. Tale modalità di lavoro scelta, dovrà essere comunicata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso apposito portale, non oltre il 31.12.2020.
CONGEDI E BONUS BABY SITTER.
Aumentati a 30 giorni (non continuativi) i congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, per i figli di età non superiore ai 12 anni e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Questi periodi sono coperti da contribuzione figurativa e retribuzione al 50%.
Per i genitori con figli di età inferiore ai 16 anni, uno dei due può astenersi dal lavoro per l’intero periodo di chiusura delle scuole, senza retribuzione, e senza contributi figurativi, ma senza poter essere licenziato, sempreché non si usufruisca di agevolazioni per babysitter ed entrambi i genitori siano lavoratori non in cassa integrazione, sospensione o licenziati.
Contestualmente, viene aumentato il bonus babysitter (da 600 a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro.
REDDITO DI EMERGENZA (R.E.M.).
E’ stato introdotto, per il mese di maggio, il “reddito di emergenza“, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il R.E.M. sarà erogato dall’INPS, in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 Euro. Le domande andranno presentate entro il termine del mese di giugno 2020.
PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 104.
Per tutti i dipendenti che hanno diritto ai permessi retribuiti ex art.33 l. 5/02/92 n.104, è possibile usufruire anche per i mesi di maggio e giugno 2020, di ulteriori 12 giornate di astensione.