Il Decreto Rilancio introduce e riconferma diverse tipologie di indennità di sostegno al reddito per i lavoratori già previste nel “Cura Italia”.
BONUS 600.
Viene prorogata per i mesi di aprile e maggio l’indennità di 600 Euro, erogata nel mese di marzo. I beneficiari di questa misura sono:
• liberi professionisti titolari di partita IVA, attiva al 23.02.2020, iscritti alla Gestione Separata;
• collaboratori coordinati e continuativi attivi, iscritti alla Gestione Separata;
• lavoratori iscritti al Fondo Pensioni dello Spettacolo, con almeno 30 giorni di contributi versati;
• lavoratori autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro e senza alcun contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non siano titolari di pensione;
• lavoratori stagionali che hanno perso involontariamente il lavoro e non percepiscono NASPI o altro tipo di indennità;
• lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con reddito 2019 superiore a 5.000 Euro con partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata.
BONUS 1.000.
Viene aumentata a 1.000 l’indennità per:
• liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto a quello del secondo bimestre 2019);
• lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro il 19.05.2020.
LAVORATORI SETTORE AGRICOLO.
Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità prevista dal Decreto “Cura Italia”, per il mese di aprile 2020, sarà erogata un’indennità di importo pari a 500 Euro.
BONUS LAVORATORI DOMESTICI.
Per i mesi di aprile e maggio 2020, è prevista un’indennità mensile di 500 Euro, in favore dei lavoratori domestici che, al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.