Il Decreto Rilancio ha confermato la misura del R.E.M. (“Reddito di emergenza”), spettante ai nuclei familiari che, in conseguenza della emergenza da coronavirus, hanno subito forti contrazioni del reddito.
Nei giorni scorsi, l’INPS, ha comunicato l’apertura della procedura di trasmissione delle domande tramite il sito internet dell’Istituto e le istruzioni per presentare le istanze. Le domande di Reddito di emergenza vanno inviate autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica, oppure avvalendosi dei servizi gratuiti di un patronato.
Il termine ultimo per le richieste è stato prorogato dal 30 giugno al 31 luglio 2020. Il sostegno verrà erogato in due quote di importo pari a 400 Euro (e aumentati dal moltiplicatore già utilizzato per il reddito di cittadinanza, riguardante le caratteristiche del proprio nucleo familiare, secondo i parametri validi anche ai fini ISEE).
Il R.E.M. spetterà ai nuclei aventi i seguenti requisiti:
• residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
• un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia di 400 Euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 Euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
• un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore alla soglia di 10.000 Euro, aumentata di 5.000 Euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 Euro. Tale massimale è incrementato di 5.000 Euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
• un valore ISEE inferiore a 15.000 Euro.
Il reddito di emergenza non spetta al nucleo familiare in cui vi sia un componente che percepisce o abbia percepito altri benefici precedentemente istituiti per far fronte alla crisi da Covid-19, ovvero:
• indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
• indennità lavoratori iscritti alla gestione speciale Ago;
• indennità dei lavoratori stagionali del turismo e delle terme;
• indennità lavoratori del settore agricolo;
• indennità lavoratori dello spettacolo.
Il R.E.M., inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che, al momento della domanda, si trovino in una delle seguenti condizioni:
• essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
• essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5 (400 Euro aumentati con il moltiplicatore in base ai requisiti del nucleo familiare);
• essere percettori di reddito di cittadinanza.