Il Decreto “Rilancio” ha previsto la sospensione, dal 19 maggio al 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti su stipendi, pensioni e sulle indennità di disoccupazione.
La misura riguarda, in particolare, i pignoramenti notificati all’INPS entro la data del 31 agosto 2020 e quelli per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice.
Non sono coinvolti, invece, gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio, che restano definitivamente acquisiti dall’Agenzia delle Entrate, e non sono rimborsabili e ai soggetti iscritti all’albo.
Il beneficio riguarda anche tutte le prestazioni a sostegno del reddito che l’Istituto eroga in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio: NASpI, DISCOLL, disoccupazione agricola, anticipazione NASpI, TFR del Fondo di Garanzia, integrazioni salariali (CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, Assegno ordinario, Assegno di solidarietà), malattia e maternità.
Durante il periodo interessato dalla sospensione, pertanto, non saranno effettuate nuove trattenute o versamenti in favore dei creditori pignoratizi indicati, posticipando tutte le relative attività allo scadere del trimestre, salvo modifiche in sede di conversione del Decreto Legge.
Eventuali accantonamenti che fossero stati effettuati dopo il 19 maggio devono, quindi, essere resi nuovamente disponibili in favore dei soggetti pignorati tramite l’opzione “Restituzione Totale” presente in procedura “Gestione Pagamenti a terzi”.
Al termine del periodo stabilito dalla norma, dovranno essere riattivati gli accantonamenti sospesi sulle mensilità ancora in corso di pagamento.