Per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l’ultima, entro il 28 febbraio 2019.
Per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate: l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018; il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.
Per coloro, invece, che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 (comprese le istanze dei “respinti” della precedente definizione agevolata dl n. 193/2016), Agenzia delle Entrate – Riscossione dovrà inviare una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l’ammontare delle rate scadute. Condizione necessaria per poter accedere al beneficio della “rottamazione” è che venga effettuato il pagamento dell’importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016 in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l’istanza non potrà essere accolta. In seguito, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una seconda comunicazione, entro il 30 settembre 2018.
In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà: l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento. In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà: le specifiche motivazioni per le quali la domanda non è stata accolta, ossia il mancato pagamento, entro il 31 luglio 2018 degli importi richiesti con la comunicazione del 30 giugno 2018. Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate: l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018; il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.
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