Nel 2018 sono agevolabili le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di lavoratori che non hanno compiuto il 35° anno di età nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. L’incentivo è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile e per un periodo di 36 mesi. Non sono ammessi all’agevolazione i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato professionalizzante, qualificante o di alta formazione. Se il lavoratore usufruisce di una parte dell’esonero, in caso di una nuova assunzione può avvalersi del beneficio per il periodo residuo utile. È possibile applicare la decontribuzione ai rapporti a tempo indeterminato stipulati con lavoratori che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 35° anno di età nel 2018 (dal 2019 il limite di età scende a 30 anni) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Per la verifica del pregresso rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini dell’agevolazione contributiva, non sono considerati eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e che non sono stati confermati al termine.
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