Come abbiamo già comunicato, la data del 1 luglio 2026, per effetto delle modifiche introdotte, rappresenta, per i datori di lavoro e per i lavoratori che vengono assunti, una data spartiacque: i primi debbono, con dovizia di particolari, spiegare la destinazione verso il fondo di previdenza complementare previsto dal CCNL applicato, delle quote mensili di TFR e delle regole che, eventualmente, consentono di lasciarlo in azienda o di destinarlo al Fondo di Tesoreria dell’INPS (ciò per le aziende che occupano meno di 60 dipendenti o 50 se neo costituite), i secondo hanno 60 giorni di tempo per decidere cosa fare.
Il messaggio INPS n. 2325 del 10 luglio 2026 ha il pregio, da un lato, di ricapitolare, sia pure brevemente, la normativa in vigore e, dall’altro, di focalizzare le ulteriori informazioni che i datori debbono conoscere circa l’obbligo contributivo del versamento delle quote di TFR.
Chi viene assunto per la prima volta, a partire dal 1° luglio, ha 60 giorni di tempo per decidere se aderire al Fondo di previdenza complementare previsto dal CCNL applicato dal datore di lavoro. Se il neo-dipendente non si esprime entro il termine sopraindicato, scatta, in automatico, l’adesione al Fondo di previdenza.
Il messaggio dell’INPS è particolarmente importante e significativo in quanto, a prescindere dal giorno in cui il neo-lavoratore ha effettuato la propria decisione, individua nel primo giorno di assunzione gli effetti della destinazione del trattamento di fine rapporto.
Per maggiore comprensione di quanto sostenuto, l’Istituto ribadisce la libertà di scelta del lavoratore, la possibilità che la prima scelta possa, nel tempo, cambiare, ed il fatto che i versamenti delle quote mensili di TFR comprendono quanto maturato dalla data di assunzione.
Da ciò discende che oltre che per i Fondi complementari la regola trovi applicazione anche laddove il lavoratore decida di lasciare le quote mensili di TFR in azienda: se il datore, a causa delle proprie dimensioni, è obbligato a conferire le stesse al Fondo di tesoreria dell’INPS, il versamento, comprensivo delle quote già maturate, va effettuato a partire dalla data di assunzione.
I versamenti arretrati vengono regolarizzati dal mese successivo a quello in cui si è manifestata la volontà, per le somme arretrate, cosa consentita dall’ultima legge di bilancio entro il mese di luglio 2026.
È bene ricordarlo (anche se, talora, non lo si tiene presente): per i datori di lavoro il versamento delle quote mensili di TFR al Fondo di tesoreria dell’INPS, è un obbligo contributivo a tutti gli effetti e segue le regole ordinarie della contribuzione.