Dal 1 luglio 2026 scattano una serie di adempimenti da parte del datore di lavoro, che abbiamo di seguito suddiviso tra gli obblighi generalizzati (validi per tutte le aziende) e quelli strutturati in base alle soglie dimensionali dell’organico.
1. Obblighi GENERALI (Validi per TUTTI i datori di lavoro del settore privato).
A prescindere dal numero di dipendenti in forza (anche con un solo dipendente), dal 1 luglio 2026 ogni datore di lavoro è tenuto a gestire la nuova procedura di scelta del TFR.
1. Informativa obbligatoria: All’atto dell’assunzione.
Consegna al lavoratore del nuovo modello informativo ministeriale aggiornato. Deve contenere l’indicazione chiara del fondo pensione di riferimento del CCNL, la spiegazione del meccanismo del silenzio-assenso e la riduzione dei tempi a 60 giorni. La consegna deve avvenire con data certa (es. firma per ricevuta o PEC).
2. Verifica dello storico previdenziale: Nei primi giorni dall’assunzione.
Monitoraggio dello status del lavoratore nel mercato del lavoro. È necessario verificare se il neoassunto sia un “silente” pregresso (avendo già subìto il silenzio-assenso in un precedente rapporto) o se abbia posizioni previdenziali attive, per capire se l’automatismo scatta immediatamente o meno.
3. Monitoraggio del termine dei 60 giorni: Fase di attesa attiva.
Conteggio dei 60 giorni solari dalla data di assunzione. Durante questo periodo il TFR matura normalmente in azienda ma non può essere liquidato o destinato definitivamente.
4. Consolidamento della scelta o attivazione automatica: Allo scadere del 60° giorno. A seconda del comportamento del lavoratore:
- Se firma il rifiuto: Conservazione del modulo nei documenti del personale e mantenimento del TFR in azienda (o invio a Tesoreria INPS se l’azienda supera le soglie).
- Se rimane silente: Iscrizione d’ufficio del lavoratore al fondo pensione di riferimento, con decorrenza dal primo giorno di assunzione e attivazione dell’obbligo di versamento della quota TFR e della quota a carico del datore di lavoro prevista dal CCNL.
2. Obblighi SPECIFICI in base alle dimensioni aziendali.
Mentre la gestione della scelta del lavoratore (punto 1) è identica per tutti, la destinazione fisica del denaro qualora il dipendente decida di mantenere il TFR in azienda varia drasticamente in base alla media dei dipendenti dell’anno solare precedente.
Fascia A: Micro e Piccole Imprese (Fino a 59 dipendenti per il biennio 2026-2027)
• Se il dipendente sceglie la previdenza complementare (o scatta il silenzio-assenso): L’azienda versa mensilmente il TFR maturando al fondo pensione scelto.
• Se il dipendente firma il rifiuto (lascia il TFR in azienda): Il TFR rimane accantonato fisicamente nel bilancio aziendale e rivalutato annualmente (ex art. 2120 c.c.). Nessun versamento all’INPS.
Fascia B: Grandi Imprese e Medie Imprese sopra la soglia (Almeno 60 dipendenti per il biennio 2026-2027)
• Se il dipendente sceglie la previdenza complementare (o scatta il silenzio-assenso): L’azienda versa mensilmente il TFR maturando al fondo pensione scelto.
• Se il dipendente firma il rifiuto (lascia il TFR in azienda): Il datore di lavoro non può trattenere le somme in azienda. Ha l’obbligo di versare mensilmente le quote di TFR maturando al Fondo di Tesoreria INPS tramite i flussi Uniemens.
3. Il calendario dinamico delle soglie (Fondo di Tesoreria).
Per verificare l’obbligo di versamento all’INPS per i dipendenti che rifiutano il fondo pensione, la società deve monitorare la riduzione progressiva della soglia dimensionale introdotta dalla riforma:

Attenzione alla regola del “Cristallizzazione”: Il calcolo della media va effettuato ogni anno. Se l’azienda supera la soglia (es. 60 dipendenti nella media 2025), entra nell’obbligo della Tesoreria dal 1° gennaio 2026. Anche se nel corso del 2026 dovesse scendere a 45 dipendenti, l’obbligo sui dipendenti in forza rimane cristallizzato e permanente.