L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, ha offerto chiarimenti sulle novità concernenti la tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni, introdotte dalla Legge di bilancio 2026.
In particolare, l’art. 1, comma 7, Legge n. 199/2025, per favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, ha introdotto un’imposta sostitutiva pari al 5% per i lavoratori dipendenti privati, sugli incrementi retributivi, corrisposti nell’anno 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. L’imposta sostitutiva si applica ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro: viene precisato che nella verifica del limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.
L’imposta sostitutiva riguarda, gli importi corrisposti a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, se relativi a rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026. Sono esclusi, quindi, gli importi derivanti dai medesimi rinnovi, ma erogati prima del 1° gennaio 2026. L’Agenzia ritiene che, qualora l’erogazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026, in virtù di previsioni contrattuali, sia distribuita in più anni, l’imposta sostitutiva si applichi comunque alle tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, benché la loro erogazione sia iniziata precedentemente. La circolare precisa che l’agevolazione si applica ai soli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta e istituti retributivi indiretti, quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio). Sono, invece, esclusi gli scatti di anzianità e le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività (ore di lavoro straordinario, maggiorazioni e indennità per lavoro notturno o festivo e indennità di turno). Inoltre, sono escluse le somme disposte dal rinnovo contrattuale erogate una tantum al fine di dare integrale copertura al periodo di carenza contrattuale e il TFR. Viene chiarito che, qualora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo, anche quest’ultimo possa beneficiare dell’agevolazione sui predetti incrementi retributivi.
Per fruire della tassazione con imposta sostitutiva, il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica istanza, mentre è riconosciuta al medesimo la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un’espressa rinuncia scritta dell’imposizione sostitutiva.
Il documento di prassi ricorda che l’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, che deve versarla utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 3/E/2026.
Per i contribuenti che non hanno un sostituto d’imposta viene chiarito che le agevolazioni potranno essere recuperate nella dichiarazione dei redditi.