Ricordiamo che a decorrere dal 1 Gennaio 2026 entra in vigore l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali per tutte le imprese con sede in Italia, come previsto dalla normativa vigente.
La copertura deve riguardare almeno i seguenti eventi calamitosi:
- alluvioni e inondazioni;
- frane;
- terremoti;
- eruzioni vulcaniche;
- eventi atmosferici di intensità straordinaria.
L’assicurazione deve essere stipulata da tutte le imprese, indipendentemente da dimensione, forma giuridica o settore.
La mancata osservanza dell’obbligo comporta conseguenze rilevanti, tra cui:
a) Esclusione da qualsiasi forma di ristoro pubblico
In caso di evento calamitoso, lo Stato non potrà riconoscere contributi, indennizzi, ristori o agevolazioni alle imprese non assicurate.
L’intero danno, anche se gravissimo, rimarrebbe a totale carico dell’azienda.
b) Responsabilità dell’organo amministrativo
L’assenza di copertura assicurativa può essere considerata:
- violazione dei doveri di diligenza ex art. 2086 c.c.;
- omessa adozione di misure di tutela dell’impresa,
esponendo l’amministratore a possibili responsabilità civili verso la società o i soci.
c) Impossibilità di accedere a finanziamenti agevolati post-evento
La maggior parte dei fondi, bandi o misure emergenziali in caso di disastri naturali richiederà espressamente la regolare copertura assicurativa.
d) Possibili rilievi in sede di revisione legale o controllo di gestione.
In mancanza della polizza obbligatoria, potrebbero emergere osservazioni in bilancio in merito alla continuità aziendale e alla gestione del rischio.
Le imprese devono provvedere alla stipula entro il 31 dicembre 2025, affinché la copertura risulti attiva dal 1 Gennaio 2026.
Lo Studio è a disposizione per valutare la copertura più idonea, confrontare preventivi tra compagnie ed assistere nella verifica delle clausole minime previste dalla legge.