Per l’anno 2025 e fino al 2027, il plafond di esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefit è rimasto a 1.000 euro annui per la generalità dei lavoratori e a 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi quelli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi o affidati «che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del Tuir». Per avere diritto all’esenzione di 2.000 euro, il dipendente dovrà consegnare al datore una dichiarazione indicando il codice fiscale di almeno un figlio a carico. Teniamo conto che nell’agevolazione sono compresi i benefit concessi non solo al dipendente o a un soggetto ad esso assimilato ma anche ai familiari anche se non a carico, ancorché concessi da terzi.
Per poter erogare queste misure in forma agevolata, il datore è tenuto ad informare la rappresentanza sindacale unitaria o aziendale, se presente.
I benefit aziendali appartengono alla categoria della retribuzione accessoria e ciò che li accomuna è l’essere assoggettati a una particolare disciplina circa la tassazione e la contribuzione: possono essere concessi anche ad personam. I principali e più diffusi fringe benefit che possiamo trovare nel cedolino sono: il buono spesa; il buono benzina; le auto aziendali a uso promiscuo; gli immobili assegnati ai dipendenti; i prestiti personali agevolati. Rientrano, altresì, nel paniere dei benefit, il pagamento dell’affitto o degli interessi su mutuo ipotecario sulla prima casa e le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale. Proprio in merito a questo aspetto, l’Agenzia, con la risposta a interpello 17/2025 del 30 gennaio scorso, ha chiarito come ai fini del rimborso esentasse delle spese per utenze domestiche, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal lavoratore non richieda l’autenticazione della sottoscrizione ma solo la sottoscrizione in originale con allegato il documento di identità dell’interessato. Restando sempre nel campo dei rimborsi in questione – come hanno illustrato le Entrate con la circolare 5/E/2024 – il datore di lavoro non è soltanto tenuto ad acquisire ma, altresì, a conservare per eventuali controlli la documentazione probatoria appena descritta, con la quale il richiedente attesti di essere in possesso delle ricevute comprovanti il pagamento delle utenze domestiche e riporti gli elementi necessari per identificarle. In alternativa, per giustificare questa tipologia di rimborsi, il datore deve richiedere al lavoratore, nel rispetto della privacy, la relativa documentazione giustificativa della spesa. Inoltre, per evitare duplicazioni del beneficio, il dipendente è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le spese rimborsate non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore, ma anche presso altri. Infine, è bene precisare come gli importi di 1.000 o 2.000 euro descritti rappresentino il limite assoluto di esenzione (fiscale e contributiva) da non superare, a pena di perdere tutto il beneficio, in capo allo stesso lavoratore (anche in presenza di più rapporti di lavoro) e non una franchigia in ogni caso esente da imposizione.