E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che fornisce i dettagli applicativi del bonus ZES, introdotto dall’articolo 24 del Dl 60/2024. Il decreto legge subordinava l’operatività della misura alla preventiva autorizzazione Ue, in base all’articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Il Dm, invece, al comma 5 dell’articolo 2 afferma, coerentemente con quanto stabilito dal regolamento UE 651/2014, che l’incentivo si applica nel rispetto di tale regolamento e, pertanto, nessuna autorizzazione è stata ritenuta necessaria. Ciò in quanto lo stesso regolamento Ue 651/2014 prevede, al punto 99 dell’articolo 2, che gli aiuti a favore dei lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, essendo considerati lavoratori molto svantaggiati, non debbano soggiacere a notifica preventiva, secondo quanto indicato al considerando numero 7 del medesimo regolamento.
A ben vedere, però, mentre il Dl 60/2024 e, parimenti il Dm attuativo, identificano quali soggetti portatori del beneficio gli over 35 disoccupati da 24 mesi, il regolamento 651/2014 si riferisce ai lavoratori «privi di impiego regolarmente retribuito». Le due definizioni hanno nel nostro ordinamento una valenza differente.
I soggetti privi di impiego regolarmente retribuito, come disposto dal decreto ministeriale del 17 ottobre 2017, sono coloro che, nel periodo di riferimento non abbiano svolto attività subordinata della durata di almeno 6 mesi, ovvero che abbiano svolto attività lavorativa in forma parasubordinata con reddito annuale inferiore a 8.500 euro, o attività lavorativa di lavoro autonomo con reddito annuale inferiore a 5.500 euro. I disoccupati, come disposto dall’articolo 19 del Dlgs 150/2015, nonché dalla circolare 34/2015 del ministero del Lavoro, sono coloro che non svolgono attività lavorativa o che, pur svolgendola, ne ricavino un reddito annuale inferiore a 8.500 euro se si tratta di lavoro subordinato o parasubordinato, o inferiore a 5.500 euro se attività lavorativa di lavoro autonomo; lo status di disoccupazione può essere sospeso in caso di rapporto subordinato di durata fino a 6 mesi e deve essere formalizzato mediante dichiarazione telematica di immediata disponibilità al lavoro. Per identificare correttamente i lavoratori è quindi necessario un chiarimento in tal senso, che indichi quale delle due condizioni costituisce presupposto per il diritto all’incentivo.
Infine, l’articolo 2, comma 1, del Dm 7 marzo 2025 fornisce una definizione molto specifica delle sedi di lavoro che consentono di fruire dello sgravio, ovvero «sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, in una delle regioni della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno».
Alla luce della rigidità di tale assunto, sarà opportuno esaminare con cura tutte le situazioni in cui il lavoratore, pur essendo formalmente assunto in un territorio facente parte della ZES, non svolga fisicamente la propria attività presso tale sede, ad esempio nei casi di distacco, lavoro a domicilio, in telelavoro o in smart working, in territori esterni alla ZES.