Entro il prossimo 30 settembre 2023 (il precedente termine era invece del 30 giugno 2023) l’Agenzia delle Entrate – Riscossione invierà ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione Agevolata.
Le comunicazioni potranno essere di:
- accoglimento della domanda contenente e conterranno l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”); la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione; i moduli di pagamento precompilati; le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
Si ricorda la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione:
- in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1 novembre 2023.
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.