Dal 1 Settembre è ripartita l’attività di riscossione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, riprendendo così la procedura di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive. L’approvazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Fiscale ha definito nuovi termini in tema di riscossione.
CARTELLE NOTIFICATE DAL 1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2021.
E’ stato esteso da 60 a 150 giorni (5 mesi) il termine per effettuare il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificate dal 1 Settembre al 31 Dicembre 2021. Pertanto, fino allo scadere del termine di 150 giorni dalla notifica, non saranno dovuti interessi di mora. L’agente della riscossione, quindi, non potrà dar corso all’attività di recupero.
RATEIZZAZIONI IN ESSERE ALL’8 MARZO 2020.
Per le rateizzazioni in essere all’8 Marzo 2020, ovvero prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza Covid-19, il Decreto Fiscale ha previsto l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.
RATEIZZAZIONI CONCESSE DOPO L’8 MARZO 2020.
Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate.
DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE RATEIZZAZIONI IN ESSERE ALL’INIZIO DELLA SOSPENSIONE COVID-19.
Il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 Marzo 2020 – 31 Agosto 2021) viene differito dal 30 Settembre al 31 Ottobre 2021, per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 Marzo 2020.