Il Decreto “Sostegni Bis” ha introdotto novità sostanziali per le imprese tenute alla trasmissione dei corrispettivi che acquistano o noleggiano un POS fiscalmente idoneo. Il bonus, di entità variabile sia in ragione delle caratteristiche dello strumento acquistato che delle dimensioni dell’impresa, sarà utilizzabile soltanto in compensazione e dovrà essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi di maturazione e di utilizzazione.
APPARECCHIATURE COLLEGATE AI REGISTRATORI TELEMATICI. In relazione ai costi delle operazioni di acquisto, noleggio o comunque utilizzo, tra il 1 Luglio 2021 ed il 30 Giugno 2022, di strumenti che consentono il pagamento elettronico, collegati agli strumenti di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, è riconosciuto un credito d’imposta parametrato ai predetti costi, entro il limite massimo di spesa di 160 Euro per ciascun contribuente e nel rispetto dei limiti per gli aiuti comunitari.
L’ammontare del credito d’imposta è pari:
- al 70% delle suddette spese, per i contribuenti con ricavi/compensi nell’anno precedente di ammontare fino a 200.000 Euro;
- al 40%, se i ricavi/compensi superano 200.000 Euro, ma non un milione;
- al 10%, se i ricavi/compensi superano un milione di Euro, ma non cinque.
APPARECCHIATURE “ALL IN ONE”. Alle imprese che si doteranno nel corso del 2022, di strumenti evoluti di pagamento elettronico in grado di assolvere anche alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, spetterà un credito d’imposta più sostenuto, commisurato sempre alle spese di acquisto, noleggio o utilizzo, entro un limite massimo di spesa elevato a 320 Euro. In questo caso, l’entità del bonus sarà:
- del 100% delle spese, per le imprese con ricavi/compensi nell’anno precedente di ammontare fino a 200.000 Euro;
- del 70%, se i ricavi/compensi superano 200.000 Euro, ma non un milione;
- del 40%, se i ricavi/compensi superano un milione, ma non cinque.
I crediti d’imposta in esame non sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Potranno essere spesi esclusivamente in compensazione orizzontale, dopo il sostenimento della spesa. Dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui il credito è maturato e nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi, nei quali è utilizzato.