Il Decreto “Rilancio” ha previsto importanti novità nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie. E’ previsto, infatti, che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio;
b) efficienza energetica;
c) adozione di misure antisismiche;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (compresa anche la sola pulitura o tinteggiatura esterna);
e) installazione di impianti fotovoltaici;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
possono optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, in alternativa tra:
1) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (l’impresa che effettua lo sconto in fattura al committente, infatti, può cedere il credito maturato ad altri soggetti o ad intermediari finanziari, rendendo immediatamente liquido il credito vantato);
2) trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
I crediti d’imposta sono utilizzati anche in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno, non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Ulteriore novità introdotta dal Decreto, è relativa all’aumento della percentuale di detrazione previsto per alcune categorie di interventi effettuati dal 1 luglio al 31 dicembre 2021, ovvero:
• isolamento termico: gli interventi devono riguardare oltre il 25% della superficie d’intonaco, con tetto di spesa massimo di € 60.000, riferita a ogni singola unità immobiliare;
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali nelle parti comuni dei condomini: l’efficienza dei nuovi impianti deve essere almeno di classe A. Il tetto di spesa è fissato a € 30.000 per ogni unità immobiliare.
• sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore in abitazioni unifamiliari (case singole), con un tetto massimo fissato a € 30.000.
Inoltre, il Decreto “Rilancio” ha previsto la possibilità di accedere alla super detrazione dell’ecobonus 2020, anche per interventi di efficientamento energetico, abbinati ad almeno uno dei tre interventi precedentemente descritti. Per usufruire della detrazione al 110%, non basta quindi svolgere interventi come sostituzione e posa di infissi, adottare schermature solari o sostituire impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione con efficienza almeno di classe A, ma questi lavori devono essere svolti in congiunzione con quelli spiegati nei tre punti precedenti.
Anche per quanto riguarda il sismabonus, relativo ad interventi antisismici sui fabbricati, la detrazione è elevata al 110%, purché gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4. In caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per quest’ultima prevista spetta nella misura del 90%, anziché del 19. Gli interventi per i quali è possibile usufruire della detrazione al 110%, dovranno essere documentati da tecnico abilitato e comunicati all’Agenzia delle Entrate con modalità che dovranno essere implementate entro trenta giorni dall’emanazione del Decreto.