I contribuenti con “rottamazione” in corso avranno più tempo per pagare, grazie alla proroga al 7 dicembre 2018, ed essere automaticamente ammessi tra i beneficiari dei vantaggi della “rottamazione ter”.
La proroga delle scadenze al 7 dicembre 2018 sarà anche il nuovo termine per mettersi in regola: chi ha aderito alla “rottamazione bis” ma non è riuscito a pagare le prime due rate scadute a luglio e settembre può regolarizzare la propria situazione ed essere riammesso al pagamento agevolato dei carichi affidati ad Equitalia.
Alla “rottamazione ter” potranno accedere (o “ri-accedere” nel caso dei decaduti per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle rate) i soggetti con cartelle affidate all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.
Chi effettuerà il versamento delle rate scadute (prima rata “rottamazione” del 31 luglio e seconda rata del 30 settembre) e quella del 31 ottobre prorogata dal DL fiscale 2019 accederà automaticamente ai benefici della “rottamazione ter” delle cartelle.
I morosi della “rottamazione bis” non dovranno effettuare alcun adempimento e sarà direttamente l’Agenzia delle entrate-Riscossione ad inviare entro il 30 giugno 2019 una nuova “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla Definizione agevolata 2000/17.
L’importo non ancora versato sarà ripartito in 10 rate di pari importo, da pagare entro il termine di 5 anni, e con scadenza fissata il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2019 e fino al 2023. Gli interessi dovuti a partire dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%. Per pagare le rate scadute entro il 7 dicembre 2018 i contribuenti con rottamazione in corso dovranno utilizzare i bollettini già inviati dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione con la Comunicazione delle somme dovute.
Non dovranno pagare le rate scadute entro i 7 dicembre 2018 i contribuenti che avevano fatto domanda di accesso alla prima rottamazione e i “ripescati” dal DL 148/2017. In questi casi l’accesso alla nuova definizione agevolata sarà automatico.
Il requisito della regolarizzazione non riguarda i contribuenti che avevano aderito alla prima rottamazione delle cartelle (DL n. 193/2016) e i ripescati dal DL 148/2017 non in regola con rateizzazioni in corso. In tal caso l’accesso alla rottamazione ter delle cartelle sarà automatico e senza obbligo di preventivo pagamento di una parte delle rate scadute negli anni e nei mesi passati.