La nuova Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una importante novità in merito al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti e collaboratori. A far data dal 01/07/2018, i datori di lavoro o committenti che corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni altro anticipo di essa, devono obbligatoriamente farlo attraverso una banca o un ufficio postale mediante le seguenti modalità:
-> Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
-> Strumenti di pagamento elettronico;
-> Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
-> Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (impedimento comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, convivente o familiare, in linea diretta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni).
Oltre allo stop del pagamento in contanti degli stipendi, la norma stabilisce anche un altro principio: la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun caso prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione spettante. Pertanto, se in precedenza la firma della busta paga poteva, in alcuni casi, avere valenza di quietanza, ora non vi potranno essere dubbi, poiché la prova dell’avvenuto pagamento sarà la traccia del pagamento stesso.
Al datore di lavoro (o committente) che viola l’obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000,00 € ad un massimo di 5.000,00 €.