Reddito di Emergenza nel Sostegni Bis

Il Reddito di Emergenza è una misura di sostegno economico, nata col decreto “Rilancio” per aiutare le famiglie in difficoltà e in una condizione economica precaria, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Proprio mentre sta per concludersi la possibilità di richiedere le tre mensilità per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2021, concesse dal precedente Decreto “Sostegni”, il “Sostegni Bis”, interviene prolungando questi aiuti, con altre quattro quote di Reddito di Emergenza, relative ai mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2021.

Possono ottenere il beneficio, le famiglie in possesso di determinati requisiti, che non hanno subìto particolari cambiamenti nel “Sostegni bis”, fatta eccezione per il valore del reddito familiare che, è riferito al mese di Aprile 2021. Ricordiamo e riepiloghiamo tutti i requisiti: residenza in Italia; reddito familiare, nel mese di Aprile 2021, inferiore alla soglia dell’ammontare di REM spettante; patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 Euro, riferito all’anno precedente, la cui soglia è innalzata di 5.000 Euro per ogni componente il nucleo, fino a un massimo di 20.000 Euro; valore ISEE inferiore a 15.000 Euro. Questi requisiti devono essere posseduti cumulativamente al momento della presentazione della domanda.

Ricordiamo poi, quelle che sono le incompatibilità del Reddito di Emergenza: la misura non è compatibile con le indennità Covid erogate a favore dei lavoratori stagionali e del turismo, lavoratori intermittenti, collaboratori sportivi, lavoratori dello spettacolo, lavoratori a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali. Inoltre, il Reddito di Emergenza non è compatibile con il Reddito di Cittadinanza, pertanto, non si può usufruire delle due misure nello stesso periodo. Inoltre, il Reddito di Emergenza non è compatibile con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette.

A differenza però di quanto previsto col Decreto Precedente, l’estensione del Reddito di Emergenza per ex percettori di Naspi e Dis-Coll, introdotta con il primo decreto “Sostegni”, non è stata confermata. Quindi, chi ha terminato la Naspi non potrà presentare la domanda per ottenere il Reddito di Emergenza.

L’importo del contributo può variare dai 400 agli 800 Euro mensili, a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, e può salire fino a 840 Euro se è presente nel nucleo familiare una persona con disabilità gravi.

Al contrario di quanto succede con il Contributo a Fondo perduto, è necessario chiarire che, anche se si è beneficiato delle quote precedenti, per ottenere le nuove quattro rate del Reddito di Emergenza, è obbligatorio presentare una nuova domanda. La richiesta va presentata all’INPS entro il 31 Luglio, tramite il modello predisposto dall’Istituto. La domanda potrà essere inviata in via telematica, accedendo con le proprie credenziali SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, è possibile affidarsi ad un patronato o ad un CAF che provvederà a inviare la domanda per conto dell’assistito. Dopo aver presentato domanda, l’INPS invia un sms o una e-mail, a seconda del contatto indicato al momento della presentazione, con l’esito, positivo o negativo, della domanda. Ricordiamo che il Reddito di Emergenza viene erogato tramite bonifico bancario/postale, su libretto postale o con bonifico domiciliato, in base alla preferenza espressa al momento della presentazione della domanda.

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