Assegno Unico, Misura “Ponte” dal 1 Luglio

L’Assegno Unico Universale per i figli vedrà la luce il 1 Gennaio 2022. Infatti, benché dovesse essere operativo da Luglio 2021, ne è stata prorogata l’entrata in vigore.

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato una “misura ponte”, grazie alla quale alcune famiglie, dal 1 Luglio riceveranno un contributo che potrà esser richiesto entro il 30 Giugno tramite il sito dell’INPS o rivolgendosi a CAF e patronati con le modalità che saranno stabilite entro fine mese dall’INPS. L’assegno mensile viene riconosciuto dal mese di presentazione della domanda. A chi lo richiede entro il 30 Settembre, viene comunque riconosciuto retroattivamente a partire da Luglio. In fase di presentazione della domanda, è necessario inserire l’IBAN sul quale ricevere l’accredito dell’assegno. In caso di affido condiviso si inseriscono gli Iban di entrambi i genitori, così che l’assegno venga accreditato ad entrambi al 50%. In ogni caso l’assegno non costituisce reddito.

 

L’assegno “ponte” viene riconosciuto per i figli da 0 a 18 anni. L’assegno unico per i figli invece verrà riconosciuto a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni. Per avere accesso all’assegno per il figlio il genitore può far richiesta solo se possiede cumulativamente le seguenti caratteristiche:

 

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o esser suo familiare. Ne hanno diritto anche i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • deve pagare le imposte sul reddito in Italia;
  • vivere con i figli a carico fino al compimento dei 18 anni;
  • vivere in Italia ed essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o esser titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato con una durata di almeno semestrale.

L’assegno “ponte”, al momento, viene riconosciuto solo alle famiglie con figli con reddito ISEE inferiore a 50.000 Euro, che non percepiscono l’assegno familiare. In pratica, parliamo di disoccupati, lavoratori autonomi e i percettori del reddito di cittadinanza.

 

Nel caso del reddito di cittadinanza però verrà ricalcolato l’importo sottraendo da quest’ultimo la parte spettante per i figli minori. Il ricalcolo viene fatto dall’INPS che accrediterà una cifra cumulativa di entrambe le misure.

 

Per i nuclei con ISEE fino a 7.000 Euro, l’assegno mensile è di 167,5 euro a figlio per famiglie con due figli. In caso di tre figli l’assegno totale sarà di 653,4 Euro, cioè 217,8 Euro a figlio. Questi importi decrescono progressivamente, fino a diventare fissi a 30 Euro al mese a figlio per ISEE tra 40 e 50 mila Euro, per i nuclei con due figli e 40 Euro con almeno tre figli. In ogni caso in presenza di figli disabili l’assegno viene aumentato di 50 Euro mensili a prescindere dall’ISEE.

 

I lavoratori dipendenti che percepiscono gli assegni al nucleo familiare invece dal primo luglio vedranno l’importo mensile aumentare di 37,5 Euro a figlio per il primo e il secondo figlio e di 70 Euro a figlio per le famiglie che ne hanno almeno 3.

 

Una volta entrato a regime, l’assegno unico cancellerà definitivamente gli ANF e che, in ogni caso, sarà esentasse e compatibile con la fruizione di altre misure di sostegno alle famiglie eventualmente erogate da Regioni, Province o Comuni.

 

Ricordiamo che l’Assegno Unico Universale, una volta entrato in vigore, si comporrà di una parte fissa che dovrebbe ammontare al massimo a 100 Euro a figlio e una parte variabile, che viene riconosciuta sulla base del reddito ISEE e che dovrebbe azzerarsi per intorno ai 60 mila Euro di reddito ISEE, permettendo così una copertura di circa il 95% delle famiglie.

 

Al momento queste sono indiscrezioni, mentre quel che è certo è che:

 

  • viene riconosciuta una maggiorazione dell’importo a partire dal terzo figlio;
  • l’assegno unico viene corrisposto sotto forma di credito d’imposta o di erogazione mensile di una somma in denaro. Pertanto, a differenza delle detrazioni per figli a carico, viene elargito anche in assenza di imposte da pagare;
  • l’assegno unico viene diviso al 50% tra i genitori, in caso di separazione o divorzio viene dato al genitore affidatario (salvo accordo differente), se l’affido è congiunto viene diviso tra i genitori in parti uguali;
  • per i figli disabili l’importo dell’assegno unico viene maggiorato da un minimo del 30% a un massimo del 50% in base alle classificazioni della condizione di disabilità. In questo caso, se dopo i 21 anni il figlio rimane a carico dei genitori, l’assegno univo continua a venir corrisposto ma senza la maggiorazione legata al grado di disabilità;
  • l’assegno unico è compatibile con la percezione del reddito di cittadinanza e viene corrisposto insieme a questo;
  • l’importo dell’assegno unico non costituisce reddito e non viene conteggiato per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali o di altri benefici previsti in favore dei figli con disabilità.

 

Una grossa precisazione va fatta per i figli maggiorenni, infatti, al compimento dei 18 anni e fino ai 21 anni è possibile richiedere che l’importo dell’assegno unico venga corrisposto direttamente al figlio, per favorirne la maggior autonomia. Tuttavia, in questi 3 anni l’assegno viene riconosciuto solo se il figlio frequenta un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio, sia registrato come in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro oppure svolga il servizio civile. Qualora il figlio svolgesse un’attività professionale limitata, verrà stabilita tramite i decreti attuativi una soglia massima di reddito compatibile con la percezione dell’assegno unico.

 

Per sostenere economicamente questa misura, vengono eliminati diversi contributi alla famiglia previsti finora, pertanto dall’entrata in vigore dell’assegno unico spariscono:

 

  • le detrazioni per figli a carico e l’ulteriore detrazione di 1.200 Euro per le famiglie con quattro figli, mentre rimangono quelle previste per il coniuge e per gli altri familiari a carico;
  • l’assegno al nucleo familiare con almeno 3 figli minorenni;
  • gli assegni al nucleo familiare;
  • il premio alla nascita;
  • il contributo per gli assegni familiari versato dai datori di lavoro;
  • il fondo di sostegno alla natalità.

 

In una prima stesura era stato soppresso anche il bonus bebè ma nella legge di bilancio 2021 è stato mantenuto. Inoltre, vengono mantenute tutte le detrazioni o deduzioni sulle spese sostenute per i figli a carico, come quelle mediche, scolastiche o sportive.

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