Sorveglianza Sanitaria Covid

L’INAIL ha pubblicato una circolare contenente nuove istruzioni relative al servizio di Sorveglianza sanitaria eccezionale. L’Istituto ha precisato che, la legge di conversione del decreto “Agosto”, ha previsto la proroga dei termini delle disposizioni fino al 31 dicembre 2020.

La Sorveglianza sanitaria eccezionale ha ampliato, nei limiti dell’emergenza sanitaria, le previsioni in materia di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, già prevista dal testo unico sulla sicurezza. La sorveglianza, infatti, è stata estesa ai lavoratori in situazioni di particolare fragilità, riscontrate nelle fasce di età più elevate in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative, che possono influenzare negativamente la gravità e l’esito di una eventuale infezione.

La circolare ricorda che i datori di lavoro delle imprese non obbligate ad avere il medico competente interno, possono appoggiarsi all’INAIL, facendo richiesta in forma telematica. Eventuali richieste già pervenute alle strutture territoriali INAIL, anche nei mesi precedenti, con modalità diversa da quella telematica, devono essere ritrasmesse attraverso l’apposito servizio online.

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina. All’esito della valutazione, il medico esprimerà il giudizio di idoneità, fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore per fronteggiare il rischio da Covid-19, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI.
Il Documento di Valutazione Rischi (DVR), viene redatto in seguito alla valutazione di tutti i rischi presenti in azienda e rappresenta un obbligo inderogabile del datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico Competente. A seguito dell’emergenza da Covid-19, è necessario “integrarlo”, ovvero, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare una serie di azioni supplementari al DVR ordinario, finalizzate a prevenire e contrastare la diffusione del virus nei luoghi di lavoro di cui al Protocollo Condiviso del 24 aprile 2020.

Ricordiamo che la mancata presenza del DVR in azienda, comporta una sanzione da 2.500 € a 6.400 € ed una pena detentiva da 3 a 6 mesi; la mancata trasmissione del DVR al Responsabile sul Lavoro Sanitario, una sanzione da 822 € a 4.384 €, oltre ad una pena detentiva da 2 a 4 mesi; la mancata nomina del RLS, una sanzione da 50 € a 300 €.