Quarantena da Covid-19

L’I.N.P.S. ha precisato che la quarantena da Coronavirus non corrisponde alla malattia. In caso di nuovi lockdown per emergenza epidemiologica da Covid-19, che di fatto impediscano alle persone di svolgere la propria attività lavorativa, l’isolamento domiciliare non sarà equiparato alla malattia. L’Istituto di previdenza precisa le condizioni per essere considerati “in malattia”, con un messaggio nel quale ricorda che il riconoscimento avviene soltanto quando la quarantena è imposta da un operatore di sanità pubblica. “In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che, di fatto, impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa – sottolinea l’I.N.P.S. – non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena (quello che prevede l’equiparazione della quarantena con sorveglianza attiva alla malattia), in quanto la stessa, prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica”.

L’Istituto spiega, inoltre, che la malattia non viene riconosciuta ai lavoratori fragili in smart working, a meno di malattia conclamata. “Per quanto riguarda i lavoratori fragili, la quarantena e la sorveglianza precauzionale – si legge nel messaggio – non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia. Non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio”.

Nessun riconoscimento della malattia è dovuto per le persone che dovessero fare la quarantena all’estero perché richiesta dal paese di destinazione. “L’accesso alla tutela per malattia non può che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane”.

Infine, la malattia non viene riconosciuta se il lavoratore malato è in cassa integrazione o percepisce l’assegno dei fondi di solidarietà (F.I.S.), secondo il principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia.