Superbonus 110%

Il “Superbonus” è l’agevolazione fiscale prevista dal Decreto “Rilancio” che offre la possibilità di detrarre dalle imposte il 110% delle spese sostenute per il rinnovamento energetico degli edifici e per l’adeguamento sismico degli stessi.

Prima del Decreto “Rilancio” esistevano già due incentivi fiscali (Ecobonus e Sismabonus) che consentivano di detrarre una parte delle spese sostenute per il miglioramento degli edifici. Adesso, l’importo della detrazione è stato elevato al 110%, aprendo la possibilità di finanziare per intero la spesa per alcuni tipi di ristrutturazione, mediante l’abbattimento delle imposte dovute allo Stato sull’IRPEF, purché gli interventi realizzino determinati standard di valorizzazione degli immobili.

Accanto all’innalzamento della percentuale di spese detraibili, sono previsti anche meccanismi di cessione del credito di imposta derivante dalle detrazioni, con possibilità di ottenere dall’impresa che esegue i lavori, uno sconto in fattura pari all’intera somma dovuta, o di ottenere il finanziamento dei lavori dagli istituti di credito, mediante cessione del proprio credito di imposta. Il meccanismo è finalizzato a consentire il miglioramento degli edifici sul piano energetico o sismico, anche nel frequente caso in cui non si disponga della liquidità monetaria sufficiente per affrontare interventi generalmente costosi.

QUALI INTERVENTI EDILIZI POSSONO BENEFICIARNE.
Al fine di poter usufruire del bonus fiscale, è necessario che l’intervento consegua i risultati voluti dal legislatore in termini o di efficienza energetica o di tenuta antisismica. Gli interventi coperti dal bonus si distinguono in “interventi trainanti”, necessari ed indispensabili per ottenere il beneficio fiscale al 110%, ed “interventi trainati”, che beneficiano della detrazione solo se compiuti in abbinamento ai primi.

Il primo intervento trainante è costituito dall’isolamento termico delle superfici orizzontali e verticali dell’edificio, almeno per il 25% della superficie lorda dello stesso (cappotto termico), ovvero apporre materiale isolante lungo le pareti esterne disperdenti dell’edificio (solai, pilastri e infissi), con incremento dello spessore delle pareti stesse e conseguente modifica di infissi, davanzali e ringhiere. E’ possibile anche apporre il materiale isolante nelle pareti interne delle singole abitazioni, se all’interno esistono pareti libere per garantire il risultato del 25% richiesto dalla norma. Un risultato simile si ottiene attraverso l’insufflaggio, ovvero l’inserimento di materiale isolante all’interno delle intercapedini delle pareti vuote.

Il secondo intervento trainante è costituito dalla sostituzione (e non aggiunta) dell’impianto di riscaldamento dell’edificio con un impianto a pompa di calore o a condensazione, impianti di microgenerazione o collettori solari per la produzione di acqua calda. L’impianto a pompa di calore consiste in un compressore alimentato ad energia elettrica (e che può anche sfruttare quindi l’alimentazione di pannelli fotovoltaici), che pompa energia da un ambiente a temperatura più bassa a uno a temperatura più alta. Possono operare sia per riscaldare l’edificio che per raffreddarlo.

Il terzo intervento trainante è costituito dall’adeguamento sismico dell’edificio (sisma bonus) per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Accanto a questi interventi trainanti, beneficiano della detrazione, se compiuti unitamente a uno degli interventi sopra descritti, anche gli interventi “trainati”, ovvero:

• l’installazione di pannelli solari e di sistemi di accumulo integrati. In ogni caso la detrazione al 110% è subordinata alla cessione al GSE dell’energia prodotta e non consumata. La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni previste in materia;
• l’installazione di colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli elettrici;
• la sostituzione degli infissi.

Gli interventi trainati danno diritto alla detrazione anche senza essere legati ad un intervento trainante, quando sono compiuti su immobili vincolati per i quali non sia possibile compiere gli interventi edilizi trainanti, a causa di limitazioni derivanti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o da regolamenti edilizi ed urbanistici e ambientali.

CHI PUO’ USUFRUIRE DEL SUPERBONUS E PER QUALI TIPI DI FABBRICATI O ABITAZIONI.
Possono usufruire del Superbonus gli interventi eseguiti su:

• parti comuni di edifici (es. condominio);
• unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno (villette a schiera);
• singole unità immobiliari.

Non c’è più la distinzione tra prima e seconda casa che si trovava nel testo originario del decreto legge, pertanto sono compresi nell’agevolazione anche gli interventi sulle seconde case. Sono espressamente esclusi dal beneficio gli interventi eseguiti su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) ed A9 (castelli). I soggetti che possono usufruire del superbonus sono:

• le persone fisiche fuori dall’esercizio di attività di arti impresa e professioni;
• i condomini;
• gli istituti autonomi, case popolari ed altri enti con le medesime finalità sociali, che rispettino i requisiti europei dell’in house providing, per gli immobili di loro proprietà e per quelli gestiti per conto dei comuni. Per tali soggetti è previsto anche un tempo più lungo per la realizzazione degli interventi fino al 30 giugno 2023;
• le cooperative di abitazioni per gli immobili da esse posseduti o assegnati in godimento ai propri soci;
• gli enti del terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, associazioni di pro-mozione sociale registrate;
• associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, sulle parti di immobili destinati a spogliatoi.

Non occorre essere proprietari dell’edificio oggetto dell’intervento, infatti possono beneficiare dell’agevolazione fiscale anche: i titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso e abitazione), i nudi proprietari, i detentori con contratto di locazione o comodato regolarmente registrato, purché muniti del consenso all’esecuzione dei lavori da parte sia del proprietario che dei familiari del possessore o detentore.

Per i lavori effettuati sulle parti comuni di un condominio nel quale si trovino esercenti attività di impresa o arte o professione, anche questi ultimi soggetti potranno beneficiare della agevolazione fiscale.

LIMITI DI SPESA.
La legge fissa dei limiti di spesa degli interventi oltre i quali non è consentita l’agevolazione al 110%:

• per gli interventi di isolamento termico: il tetto di spesa è pari a 50.000 Euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti all’interno di complessi plurifamiliari; 40.000 Euro per ciascuna unità immobiliare per condomini composti da 2 a 8 unità, e 30.000 Euro per ciascuna unità immobiliare per edifici composti da più di otto unità;
• per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: il tetto di spesa è pari ad Euro 30.000 per gli edifici unifamiliari o funzionalmente autonomi; 20.000 Euro per unità abitativa negli edifici composti da 2 a 8 unità; 15.000 Euro per unità abitativa negli edifici con più di otto unità;
• per i pannelli solari: il tetto di spesa è pari 48.000 Euro, e comunque 2.400 Euro per ogni kw dell’impianto per singola abitazione.

CONDIZIONI PER LA DETRAZIONE.
Gli interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, devono comportare il miglioramento energetico di almeno due classi. Il miglioramento deve essere attestato dal rilascio dell’APE (attestato di prestazione energetica) prima dell’intervento e dopo. Gli interventi di isolamento termico, in particolare, dovranno rispettare i requisiti fissati da apposito decreto ancora da emanarsi (in attesa del decreto, si applicano i requisiti previsti dai decreti 19/02/2007 e 11/02/2008).

Gli interventi finalizzati all’adeguamento antisismico dell’edificio, devono comportare il miglioramento di almeno una classe.

Gli interventi trainati possono beneficiare della detrazione solo se compiuti unitamente a uno dei tre interventi trainanti.

Gli interventi trainati se compiuti unitamente ad uno o più interventi trainanti in ambito energetico, devono determinare il miglioramento di almeno due classi energetiche o comunque arrivare alla classe energetica più alta. Gli interventi trainati danno diritto alla detrazione anche senza essere legati ad un intervento trainante, per gli immobili vincolati per i quali non sia possibile compiere gli interventi edilizi trainanti, a causa di limitazioni derivanti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o da regolamenti edilizi ed urbanistici e ambientali.

L’agevolazione fiscale spetta per i lavori realizzati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

CALCOLO DELLA DETRAZIONE.
La detrazione è pari al 110 % dell’importo delle spese sostenute, e comunque non oltre i tetti di spesa sopra elencati. L’applicazione dell’aliquota va fatta secondo il criterio di cassa (cioè al momento dell’effettivo pagamento) da parte delle persone fisiche, e secondo il criterio di competenza (alla data di ultimazione della prestazione) per le imprese e le società. L’importo della detrazione (il 110% della spesa sostenuta) va diviso in quote uguali da ripartirsi in 5 anni. Una volta calcolata la quota annua della detrazione, se le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi sono inferiori alla quota annua di detrazione, il residuo che non viene detratto non può essere recuperato sugli anni di imposta successivi al primo e, quindi, va perduto. Per questo motivo può essere utile esercitare una delle due opzioni previste dalla legge, in alternativa alla detrazione:

• scegliere lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto al fornitore di beni e servizi, il quale recupererà lo sconto praticato trasformandolo in credito di imposta, con facoltà di cederlo ulteriormente ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;
• trasformare la detrazione in un credito di imposta.

FUNZIONAMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA.
Il credito di imposta può essere portato in compensazione con tutte le imposte. Mentre la detrazione si applica alle imposte sui redditi, il credito di imposta consente, quindi, di ridurre o compensare gli importi dovuti dal contribuente all’erario. Inoltre, per il Superbonus non sono stati fissati limiti alla compensazione, rimuovendo il limite generale di compensazione, normalmente fissato in 700.000 Euro.

Il credito di imposta può anche essere compensato con i debiti fiscali del contribuente, senza applicare il divieto generale di compensazione tra crediti fiscali e debiti fiscali iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 Euro.

Il credito di imposta può essere ceduto a terzi: persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti e società, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

TRASFORMAZIONE DELLA DETRAZIONE IN CREDITO D’IMPOSTA.
L’opzione per lo sconto o per la trasformazione del credito di imposta, non deve essere esercitata una volta per tutte, infatti, l’opzione può essere esercitata per ciascuno stato di avanzamento lavori (SAL). Gli stati avanzamento lavori non possono essere più di due: il primo stato avanzamento lavori deve comprendere almeno il 30% dei lavori complessivi e il secondo almeno il 60% degli stessi.

L’esercizio dell’opzione per la trasformazione del credito di imposta e la cessione deve essere esercitata telematicamente, anche mediante intermediario abilitato alla trasmissione telematica della dichiarazione. Le modalità operative sono demandate ad un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.
Per beneficiare della detrazione al 110% occorrono le asseverazioni da parte dei tecnici abilitati: nel caso di ecobonus, il tecnico deve asseverare che l’intervento è conforme ai requisiti tecnici, che le spese sono congrue, che si è realizzato il passaggio di classe energetica richiesto dalla legge. Una copia della dichiarazione dovrà essere trasmessa oltre che all’Agenzia delle Entrate, anche all’ENEA (Agenzia Nazionale Energia e Sviluppo Sostenibile). Per il sismabonus, le asseverazioni necessarie sono quelle del professionista incaricato della progettazione strutturale, del direttore dei lavori e del collaudatore, iscritti ai rispettivi albi, i quali attestano l’efficacia dell’intervento e la congruità delle spese sostenute. Le asseverazioni sono rilasciate per ciascuno stato di avanzamento lavori oppure al termine del lavoro.

Per esercitare l’opzione occorre il visto di conformità rilasciato dal soggetto abilitato alla trasmissione telematica della dichiarazione (es. commercialista), che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Le spese sostenute per le asseverazioni e per il visto di conformità possono essere portate in detrazione.