Definizione Agevolata 2018, al via la Rottamazione-ter

Parte la Definizione agevolata 2018, la cosiddetta “rottamazione-ter”, per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017: rate fino a cinque anni senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

L’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Chi intende aderire, pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea; crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Rispetto alle precedenti “Rottamazioni“, quest’ultima prevede importanti novità a favore del contribuente per il pagamento in forma rateale, e in particolare: un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 10 rate ripartite in 5 anni; un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019, invece del 4,5% come previsto precedentemente.

Per usufruire della nuova Definizione Agevolata è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019, dove sarà possibile scegliere di pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Il termine per pagare la prima o unica rata è fissato dal legislatore al 31 luglio 2019.

Possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, compresi quelli che avevano già aderito: alla “prima rottamazione” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione; alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Coloro, infatti, che non pagheranno le rate scadute entro il 7 dicembre non potranno più aderire alla Definizione agevolata 2018.

La legge prevede che Agenzia delle Entrate – Riscossione invii al contribuente entro il 30 giugno 2019 una “Comunicazione”: di accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2018, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento; di eventuale diniego.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, Agenzia delle Entrate – Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Definizione agevolata (c.d. “debiti definibili”), non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo. Non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.

La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, siano sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda e gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

A tal riguardo si precisa che, per coloro che richiederanno di aderire alla Definizione agevolata 2018, il D.L. n. 119/2018 prevede che, indipendentemente dal fatto che verrà o meno pagata la prima/unica rata della Definizione o una delle successive rate, non sarà più possibile richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione e, nel caso il debito fosse già rateizzato, la precedente rateizzazione sarà revocata.