Stralcio dei debiti ad Aprile

La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha modificato le disposizioni sullo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).

 

Nel dettaglio le modifiche previste dalla Legge n. 14/2023:

 

  • differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono deliberare la non applicazione dello “Stralcio” parziale;

 

  • introduzione per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali della possibilità di deliberare, entro il 31 marzo 2023, lo “Stralcio” integrale (precedentemente previsto solo per gli enti statali).

 

Sulla base di quanto precede, la norma ha previsto:

 

  • il rinvio dal 31 marzo al 30 aprile 2023 della data di effettivo annullamento di tutti i carichi di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

 

  • fino al 30 aprile 2023 la sospensione delle attività di riscossione per tutti i carichi rientranti nel perimetro applicativo dello “Stralcio”.

 

Lo slittamento della data porta con se due inevitabili conseguenze. La prima riguarda la sospensione dell’attività di riscossione (dalla data di entrata in vigore della legge fino alla data di annullamento è sospesa la riscossione dei debiti rientrati nel perimetro della cancellazione). Dunque, differito l’annullamento, viene prorogata anche l’inibizione del riscossore dal poter procedere con l’attività di recupero delle cifre dovute attraverso le procedure esecutive e cautelari. La seconda conseguenza riguarda eventuali pagamenti effettuati su carichi poi oggetto di cancellazione tra la data di entrata in vigore della legge di bilancio e quella di annullamento dei debiti. Slittando la cancellazione al 30 aprile si allunga il periodo “di allerta” dei contribuenti debitori che devono tenere sotto controllo oltre che i pagamenti integrali di cartelle potenzialmente rientranti nel perimetro della cancellazione anche i versamenti di rate relative a carichi dilazionati che, alla data del 1 gennaio 2023, erano di importo residuo entro i 1.000 euro.

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