Tra i provvedimenti inclusi nel “Decreto Lavoro” ci sono anche alcuni interventi che modificano il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le novità principali riguardano i datori di lavoro, che sono soggetti all’obbligo di formazione nel caso di utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenze e competenze specifiche e che sono tenuti a nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria anche quando richiesto dal documento di valutazione dei rischi. Il medico da parte sua, per la visita di assunzione, deve richiedere al lavoratore e la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e anche in base a quella esprimere il giudizio di idoneità. Inoltre, per prevenire incidenti e irregolarità, sarà potenziata l’attività ispettiva dell’Ispettorato del Lavoro e della Guardia di Finanza. Il medico, inoltre, in caso di impedimento dovuto a ragioni gravi e motivate deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un suo sostituto, in possesso dei requisiti per l’adempimento degli obblighi di legge, per tutto il periodo di indisposizione.
Per quanto concerne gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, infatti, l’articolo 14 del decreto lavoro interviene sul comma 1, lettera a) dell’articolo 18 del testo unico, relativo alla nomina del medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria.
Il datore di lavoro, inoltre, deve monitorare l’applicazione degli accordi in materia di formazione, così come deve controllare le attività formative e il rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte di chi la riceve.
“Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.”
Il datore di lavoro, pertanto, è tenuto a seguire corsi di formazione e di addestramento specifici con l’obiettivo di servirsi nel modo corretto e sicuro delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari per l’utilizzo. Non sarà più sufficiente, quindi, adottare le misure necessarie all’utilizzo corretto dell’attrezzatura e formare adeguatamente i lavoratori incaricati di utilizzarla, ora l’onere di formazione è anche in capo al datore di lavoro. Per il mancato rispetto di tale disposizione il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro, come previsto dall’articolo 87, comma 2 lett. c) del testo unico sulla sicurezza.
In merito alla sicurezza per i cantieri mobili, per quanto riguarda il settore dell’edilizia, il decreto lavoro prevede l’estensione delle misure di salute e sicurezza previste dal Titolo IV del testo unico anche ai cantieri temporanei o mobili. La novità interessa i componenti dell’impresa familiare e i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.
Novità anche per chi noleggia o concede in uso attrezzature di lavoro senza operatore. Oltre a dover attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza bisogna anche acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione, l’autocertificazione del datore di lavoro o del soggetto che prende a noleggio l’attrezzatura. Questa deve attestare l’avvenuta formazione e addestramento dei soggetti che l’andranno ad utilizzare in conformità a quanto previsto dalla normativa.
Infine, in ottica di prevenzione, si prevede il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e della Guardia di Finanza nei confronti delle e imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza, di lavoro irregolare o di evasione. A questo proposito, gli Enti pubblici e privati condividono gratuitamente le informazioni di cui dispongono con l’INL e la GdF.