Regime Forfettario 2022

Il regime forfettario resterà in vigore, con alcune novità, anche nel 2022. Difatti, per chi intende aprire la partita IVA o vuole proseguire in regime fiscale forfettario per una attività già in essere, varranno i requisiti del 2021.

 

Chi nel 2021 opera in partita IVA forfettaria potrà passare a quello semplificato disattendendo il vincolo di permanenza triennale. Questo perché, semplificato e forfettario sono entrambi regimi naturali.

 

Nel 2022, può accedere o permanere nel regime forfettario, il contribuente che rispetta i seguenti requisiti:

 

  • monte ricavi/compensi non superiore a 65.000 Euro;
  • spese non superiori a 20.000 Euro lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori.

 

Accanto ai requisiti di accesso, sono confermate anche le seguenti cause di esclusione. Nello specifico,  non possono accedere al regime forfettario:

 

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero
  • che controllano direttamente o indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.

 

Difatti, chi intende aprire la partita IVA o vuole proseguire in regime forfettario per l’attività già in essere, dovrà tenere conto dei requisiti già in essere per il 2021.

 

Ancora, oltre a quanto detto sopra, non possono accedere al regime forfettario:

 

  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 Euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

 

L’aliquota sostitutiva applicata al regime forfettario va a sostituirsi a IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali. Si tratta di un regime fiscale agevolato in quanto le aliquote non sono quelle normali dell’IRPEF ma si applica un’unica aliquota:

 

  • ridotta al 5% si applica per i primi cinque anni per chi avvia una nuova attività (start up);
  • aliquota sostituiva al 15% per tutti gli altri casi.

 

A differenza degli altri regimi nel forfettario l’imponibile si calcola a forfait, questo semplifica la contabilità e consente di risparmiare sulla tassazione. Ciò significa che non si calcolano le spese sostenute e non si calcola infine la liquidazione IVA; l’IVA addebitata nelle fatture di acquisto è semplicemente un costo per il forfettario, e quindi non potrà scaricarla.

 

Fino ad oggi l’obbligo di fatturazione elettronica non opera nei confronti delle partite iva in regime forfetario. Tuttavia, tali contribuenti se decidono di fatturare tutte le operazioni con la fattura elettronica, possono accedere ad un regime premiale. Nello specifico, con un fatturato costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l’attività di accertamento del fisco, è ridotto di un anno. A tal fine, sono considerate valide anche le fatture elettroniche emesse in ritardo. Tuttavia, dal 2022, l’Italia è stata autorizzata dalla Commissione UE ad applicare il meccanismo della fattura elettronica 2022 anche ai forfettari. Al momento manca però l’apposito decreto attuativo che recepisca tale autorizzazione e obblighi di fatto i forfettari ad usare la e-fattura.

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