Il decreto fiscale contiene una novità importante per chi svolge e chi richiede prestazioni di lavoro autonomo e occasionale: il committente sarà obbligato a comunicare, in via preventiva, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali mediante sms o posta elettronica, oppure attraverso il servizio telematico appositamente previsto, come avviene in caso di utilizzo di lavoratori a chiamata.
Questa tipologia di lavoro si applica a un lavoratore che svolge, in proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, un’opera o un servizio in favore di un committente. Tale attività dev’essere svolta in maniera occasionale e non abituale e deve avvenire dietro il pagamento di un corrispettivo economico con ritenuta d’acconto. L’attività autonoma e occasionale non prevede continuità, abitualità, professionalità e coordinazione con il committente e la sua durata non può essere superiore a 30 giorni in un anno con lo stesso committente.
La norma vorrebbe, nelle intenzioni, rafforzare la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori e contrastare forme elusive questa tipologia di lavoro. Il rischio è che un aggravio di oneri burocratici per i datori di lavoro si traduca, nei fatti, in un aumento delle elusioni e, quindi, del lavoro irregolare. Gli adempimenti burocratici, che affollano le scrivanie dei commercialisti, sono già abbastanza stringenti per questa forma di impiego.
Questa tipologia di lavoro, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe essere agile tanto da disincentivare il ricorso al lavoro irregolare. Tuttavia gli obblighi burocratici sono ingenti sia per il lavoratore che per il committente. Il primo, per esempio, deve rilasciare una ricevuta “non fiscale” al proprio datore di lavoro soggetta a un’imposta di bollo di 2 euro se la prestazione supera i 77,47 euro. Gli adempimenti burocratici, come detto, non gravano solo sul lavoratore. Il compenso corrisposto al “prestatore d’opera” è assoggettato a una ritenuta, a titolo di acconto, del 20% che deve essere trattenuta dal committente e versata, attraverso il modello F24, entro il 16 del mese successivo alla corresponsione del pagamento. Inoltre, il committente è tenuto a compilare annualmente la Certificazione Unica (c.d. “CU”) nella quale dovrà riportare i redditi corrisposti ai lavoratori autonomi occasionali, le trattenute fiscali effettuate e la contribuzione eventualmente dovuta e versata. La Certificazione Unica deve poi essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate e consegnata al lavoratore nei termini previsti per legge.
Il committente che per dimenticanza o per inadempienza non dovesse inviare la comunicazione all’ITL rischia una multa salata, una sanzione amministrativa che può andare dai 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva. La nuova normativa stabilisce che se l’Ispettorato del lavoro dovesse rilevare che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro sia occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro oppure inquadrato come “lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa” può scattare la sospensione dell’attività imprenditoriale.