Cartelle, esteso il termine di pagamento

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto novità anche in materia di riscossione. In particolare, come specificato sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sono previste se seguenti novità:

 

  • l’estensione a 180 giorni del termine per pagare le cartelle notificate fino al 31 marzo 2022;
  • un cambiamento nella governance dell’Ufficio;
  • la modifica del sistema di remunerazione del servizio nazionale di riscossione.

 

Per le cartelle notificate dal 1 Gennaio al 31 Marzo 2022il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), senza alcun onere aggiuntivo. Pertanto, per le notifiche effettuate nel periodo sopra citato, l’ordinario termine di 60 giorni riportato nella cartella di pagamento è da intendersi esteso a 180 giorni. Prima della scadenza dei 180 giorni dalla notifica, l’Ufficio non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

 

Si specifica che le funzioni di indirizzo operativo e il controllo di Agenzia delle entrate-Riscossione vengono attribuite all’Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione, che ne monitora costantemente l’attività, al fine di incrementare l’efficienza dell’azione di recupero dei crediti affidati all’Agente della riscossione attraverso un più stretto ed efficace coordinamento dei processi operativi dei due enti. Inoltre, la nuova governance favorirà il processo di costante e progressiva integrazione tra le due agenzie finalizzata alla semplificazione del sistema fiscale nel suo complesso.

 

A partire dai ruoli affidati dagli enti creditori all’Agente della riscossione dopo il 1 Gennaio 2022, in linea con i recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di fiscalizzazione degli oneri della riscossione, il sistema di remunerazione dell’Agente della riscossione viene modificato prevedendo una dotazione a carico del bilancio dello Stato che ne assicuri la copertura dei relativi costi di funzionamento e la conseguente eliminazione dalla cartella degli oneri di riscossione (cosiddetto “aggio”). Rimane invece invariato il rimborso dei diritti di notifica e delle spese esecutive correlate all’attivazione delle procedure di riscossione.

 

Per i ruoli affidati all’Agente della riscossione fino al 31 Dicembre 2021, a prescindere dalla data di notifica della relativa cartella di pagamento che potrà essere notificata anche successivamente a tale data, permangono ancora a carico del contribuente gli aggi e gli oneri di riscossione nella misura e secondo la ripartizione previste dalle diposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore Legge.

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