Per le prestazioni di lavoro rese dal 1 Luglio 2020 sono previste due nuove misure di sostegno ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, alternative tra loro: un trattamento integrativo e un’ulteriore detrazione fiscale; risulta, quindi, abrogata la normativa che disciplina il Bonus 80 Euro (c.d. bonus Renzi).
Analogamente a quanto previsto in precedenza, anche la nuova misura spetta in via subordinata al rispetto di determinati limiti di reddito complessivo annuo prodotto dal lavoratore, e viene riconosciuta in automatico dal sostituto d’imposta sulla base dei dati in suo possesso.
Il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati si concretizza in un bonus spettante, per le prestazioni di lavoro rese dal 1° Luglio 2020, ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
• reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 Euro;
• IRPEF lorda, al netto delle altre detrazioni (di cui all’art. 13, comma 1, TUIR), positiva.
Il trattamento integrativo ammonta a 1.200 Euro a decorrere dall’anno 2021 e non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Il datore di lavoro, ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione fiscale, dovrà provvedere a verificare il rispetto del requisito reddituale sulla base dei dati in suo possesso. In caso di esito positivo, verrà riconosciuto automaticamente in busta paga, mese per mese, il beneficio previsto.