Importante novità in materia di sgravi contributivi e welfare aziendale, introdotta dal recente decreto di attuazione dell’articolo 6 del D.L. n. 62/2026, convertito dalla Legge n. 112/2026.
L’agevolazione consiste in un esonero contributivo pari all’1% dei contributi a carico del datore di lavoro, calcolato fino a un importo massimo di 50.000 euro. L’incentivo decorre dal 28 giugno 2026. Tuttavia, per la concreta fruizione e compensazione dello sgravio, sarà necessario attendere le apposite istruzioni operative e l’apertura della procedura telematica di presentazione delle domande da parte dell’INPS. L’esonero spetta ai datori di lavoro che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
- Certificazione di conformità: Possesso della certificazione di conformità alla prassi UNI/PdR 192:2026 (del 14 aprile 2026), relativa alle misure di conciliazione;
- Rispetto normativo: Rispetto rigoroso della disciplina sul “salario giusto”, oltre agli altri obblighi di legge previsti dalla normativa di riferimento.
L’esonero in oggetto è cumulabile con l’analoga agevolazione contributiva già prevista per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere. Vi forniremo supporto nell’iter di adeguamento normativo non appena l’INPS rilascerà i chiarimenti operativi definitivi.