I contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione Quinquies scegliendo il pagamento rateale e non hanno versato la prima rata entro il 31 luglio 2026 possono ancora regolarizzare la propria posizione provvedendo entro il 30 settembre, senza perdere i benefici della definizione agevolata.
Come noto, il pagamento del totale dovuto ai fini della definizione agevolata può essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare. Come da previsioni di cui al comma 95 della Legge di bilancio 2026, si perdono i vantaggi della sanatoria, in ipotesi di mancato o insufficiente versamento:
- dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
- di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
- dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
In sede di conversione in legge del D.L. n. 38/2026, con l’art. 10, comma 2-bis, nell’ipotesi a) e c) è stata ammessa la tolleranza di un ritardo nei versamenti non superiore a 5 giorni (come avviene già per la rottamazione-quater). Dunque l’unica o l’ultima rata in ipotesi di rateazione, prevista per il perfezionamento della definizione agevolata, potrà essere pagata oltre la scadenza ordinaria indicata nella c.d. comunicazione delle somme dovute ma con un ritardo max di 5 giorni.
Tale soglia di tolleranza non opera per le rate successive. L’ art. 1, comma 95, della legge n. 199/2025, tuttavia, subordina l’inefficacia al mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive: per il rateizzante l’omesso pagamento della prima non fa perdere il beneficio. Nella sostanza, si tratta di decadenza differita, non di franchigia.
Per chi non ha pagato la prima rata della Rottamazione Quinquies entro il 31 luglio 2026, quindi, la definizione resta valida a condizione che il versamento venga eseguito entro il 30 settembre 2026 (nei termini della seconda rata).