Il testo di legge sulle dimissioni di fatto è inequivocabile nello stabilire che il termine di riferimento è quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, mentre il termine legale di 15 giorni opera solo in mancanza di previsione contrattuale.
Si esprime così il Tribunale di Milano con la sentenza 4953/2025 del 29 ottobre, in cui affronta in modo specifico e diretto il tema dell’applicazione della norma sulle dimissioni di fatto contenuta nell’articolo 26, comma 7-bis, del Dlgs 151/2015, introdotto dalla legge 203/2024.
Il termine di riferimento è quello «previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro», mentre il termine legale di 15 giorni opera solo «in mancanza di previsione contrattuale». Il giudice sostiene inoltre che «la nuova norma non fa altro che mutare la qualificazione giuridica degli effetti di tale condotta, trasformandola da presupposto per un licenziamento datoriale a fatto concludente che manifesta la volontà del lavoratore di recedere». Quindi, se il Ccnl applicato prevede espressamente per il licenziamento disciplinare «le assenze ingiustificate protrattesi per tre giorni consecutivi» la sentenza stabilisce che «è questo, dunque, il termine rilevante ai fini dell’applicazione della nuova norma e non i 15 giorni “generali” presi di riferimento SOLO in assenza di termine chiaro sul CCNL applicato ai lavoratori.
La sentenza affronta anche il tema del computo delle assenze, confermando la posizione del Tribunale di Trento secondo cui rilevano solo quelle a partire dal 13 gennaio 2025, ossia la data successiva all’entrata in vigore della norma.
Ne consegue che con questa sentenza si sono confermati e a tratti chiariti due aspetti fondamentali delle dimissioni di fatto:
- Vale quale assenza ingiustificata il termine indicato dal CCNL di appartenenza, i 15 giorni valgono SOLO in caso di mancata specificità nel CCNL;
- Le giornate di assenza per il computo delle cosiddette di dimissioni di fatto vengono conteggiate dal 13.01.2025 (data di entrata in vigore della normativa).