Tra gli obblighi principali che la legge attribuisce al datore di lavoro che si avvale nell’esercizio della sua attività di lavoratori dipendenti vi è quello dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tale forma di assicurazione si sostanzia nella liquidazione all’Inail da parte dell’azienda stessa di un premio, calcolato sulla retribuzione percepita dal lavoratore e applicando a tale retribuzione un coefficiente diverso in base alla voce di rischio attribuita al lavoratore stesso sulla base della mansione affidata e in concreto svolta. Tale premio viene versato in sede di autoliquidazione tramite modello F24, entro il 16 di febbraio di ogni anno ovvero entro le diverse scadenze previste in caso di opzione della liquidazione a rate trimestrali, assicurando così i lavoratori nell’esercizio dell’attività oggetto del contratto di lavoro subordinato.
Le caratteristiche fondamentali che contraddistinguono l’infortunio sul lavoro e che lo rendono tale da legittimare il diritto del lavoratore al riconoscimento dell’indennità da parte dell’Inail. L’evento deve innanzitutto determinare una lesione, ossia una menomazione psico-fisica tale da incidere sulla capacità lavorativa e che deve comportare una delle seguenti conseguenze:
- la morte del lavoratore;
- una inabilità permanente assoluta o parziale (quando riduca in misura superiore al 10% e per tutta la vita la capacità lavorativa);
- una inabilità temporanea, purché assoluta, con astensione superiore a 3 giorni.
La lesione deve inoltre avvenire:
- per causa violenta: la lesione deve essere determinata da un fattore esterno che agisca con azione intensa, rapida e concentrata nel tempo. In questo senso l’infortunio sul lavoro si distingue dalla malattia professionale, che è dovuta da una causa lenta, ossia da un’azione lesiva graduale e progressiva. Come chiarito dalla giurisprudenza, rientrano nella nozione di “causa violenta” anche le condizioni di fatica e di stress accusati nell’esercizio dell’attività lavorativa (Cass. 23 dicembre 2003 n. 19682);
- in occasione di lavoro: ciò sta a significare che il lavoro deve essere causa del rischio di infortunio. Sul punto, i giudici hanno avuto modo di chiarire che l’infortunio si considera tale non necessariamente se avvenuto sul lavoro ma anche qualora vi sia un nesso causale indiretto tra l’evento realizzatosi e l’attività svolta. Pertanto, non è sufficiente che il sinistro sia avvenuto durante e sul luogo di lavoro, ma deve essere necessariamente provato il nesso causale (Cass. 18 luglio 2005, n. 15107). È stata riconosciuta negli anni l’occasione di lavoro, sia da parte dei giudici sia da parte dei funzionari dell’Inail, nelle seguenti ipotesi di rischio: tipico: è il rischio proprio della mansione che il dipendente è chiamato a svolgere e a cui, dunque, è normalmente esposto; ambientale: si intende per tale il rischio riguardante quei lavoratori che, seppur non addetti a lavorazioni pericolose, svolgono la loro attività in modo costante in connessione ambientale con la lavorazione protetta; improprio: è il rischio cui è esposto il lavoratore nello svolgimento di attività strumentali e preparatorie a quella principale; generico aggravato: è quel rischio cui sono esposti tutti i comuni cittadini ma che, in presenza di determinate circostanze, è in grado di aggravare il rischio stesso a cui il dipendente è esposto.
Nel nostro ordinamento non è prevista un’automatica copertura assicurativa per tutti gli infortuni sul lavoro. Il Testo Unico, infatti, individua le attività protette per le quali vige l’obbligo di iscrizione all’Inail e la conseguente assicurazione, nonché i soggetti assicurati. Nello specifico, l’articolo 1 del Testo Unico disciplina le attività protette per le quali sussiste l’obbligo assicurativo:
- macchine mosse non direttamente dall’uomo: l’assicurazione è obbligatoria per le persone addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che le usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché per le persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportano l’impiego di tali macchine, apparecchi o impianti. Sono considerati addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle predette macchine. L’obbligo ricorre anche se le macchine, gli apparecchi o gli impianti siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all’esercizio all’industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, prestazione pratica o esperimento.
- Lavorazioni specifiche: quando non ricorrono le ipotesi di cui sopra, sono comunque assicurate le persone addette alle specifiche lavorazioni elencate all’articolo 1, comma 3, del Testo Unico, tra cui a titolo esemplificativo: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; i lavori di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; i lavori di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell’acqua, dell’energia, elettrica; i lavori di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali; i lavori di carico o scarico; i lavori degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie; i lavori di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi.
La Corte Costituzionale, con diverse sentenze succedutesi negli anni, ha esteso l’obbligo assicurativo anche ad altre categorie di soggetti, tra cui:
- le persone addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all’assicurazione INAIL;
- i lavoratori italiani operanti all’estero alle dipendenze di impresa italiana;
- gli addetti in maniera abituale a macchine mosse da energia elettrica;
- gli artigiani italiani che lavorano all’estero.
L’articolo 4 prevede un elenco tassativo di soggetti che devono essere obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali, tra cui in particolare:
- chi in modo permanente o avventizio presta alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione, compresi coloro che sovrintendono al lavoro di altri;
- apprendisti;
- lavoratori dell’area dirigenziale, anche qualora vigano previsioni contrattuali o di legge di tutela con polizze privatistiche;
- co.co. (assicurazione estesa dall’articolo 5 del d.lgs. 38/2000) qualora svolgano le attività previste dall’articolo 1 del Testo Unico o, per l’esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.
- insegnanti e alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado;
- coniuge, figli, altri parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle sue dipendenze opera manuale e no, compresi i familiari partecipanti all’impresa familiare indicati all’articolo 230-bis c.c.;
- soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, impegnati, in modo permanente o avventizio, in attività non manuale di sovrintendenza, solo a condizione che essi intrattengano un rapporto di lavoro subordinato con la società, in quanto datore di lavoro;
- lavoratori a domicilio;
- artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;
- tirocinanti/stagisti;
- tutor aziendale, anche qualora tale ruolo venga ricoperto da personale privo della tutela assicurativa;
- lavoratori in smart working;
Nel caso di mancata denuncia iniziale da parte del datore di lavoro in ordine alle attività e ai soggetti assicurati, nel nostro ordinamento vige il principio di automaticità delle prestazioni, per cui il rapporto assicurativo sorge ex lege al ricorrere dei requisiti oggettivo e soggettivo e il lavoratore sarà parimenti assicurato in caso di evento lesivo.
Sono esclusi dall’operatività del principio di automaticità delle prestazioni alcune figure, tra cui:
- alcune tipologie di lavoratori autonomi (come artigiani e coltivatori diretti) per i quali l’indennità assicurativa viene erogata solo successivamente alla regolarizzazione dell’assicurazione e/o al versamento del premio;
- i lavoratori domestici che al momento dell’infortunio non erano assicurati presso l’Istituto assicurativo.
Quando si parla di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, è importante sottolineare che sono ricompresi anche gli infortuni in itinere (Cass. 17 giugno 2014 n. 13733). Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 38/2000, l’infortunio in itinere è una particolare tipologia di infortunio riconosciuta dall’Inail, che tutela il lavoratore durante: 1. il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; 2. nei tragitti che collegano due luoghi di lavoro; 3. dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora manchi una mensa.
Negli anni la giurisprudenza è intervenuta sul merito andando a meglio specificare alcuni aspetti:
- la nozione di abitazione si riferisce al luogo di dimora effettiva, prescindendo dalla sola residenza anagrafica (Cass. 13 gennaio 2014, n. 475);
- per “normale percorso” deve intendersi, generalmente, quello più breve tra abitazione e lavoro, tenendo conto dell’elemento topografico (Cass. 21 settembre 2010, n. 19937). Importante sottolineare che tale percorso non deve subire interruzioni o deviazioni se non necessarie. Sono considerate necessarie quelle dovute a: cause di forza maggiore; esigenze essenziali; esigenze improrogabili.
Un approfondimento si rende necessario con riferimento al mezzo di trasporto utilizzato dal lavoratore. In linea generale, infatti, l’assicurazione copre l’utilizzo del mezzo privato ma solo se necessario. Questo si può verificare, ad esempio, quando:
- non vi sono mezzi pubblici che coprono la tratta necessaria;
- gli orari dei mezzi pubblici sono incompatibili rispetto agli orari di lavoro;
- l’utilizzo dei mezzi pubblici comporta un’eccessiva gravosità con rilevante disagio per il lavoratore.
La ratio dietro questo orientamento si rifà al fatto che, come specificato dalla Cassazione del 7 luglio 2017 n. 16835, l’utilizzo di un mezzo di trasporto privato espone il lavoratore ad un maggiore rischio di infortunio ’in itinere’.
Da ciò ne deriva che non sono indennizzabili gli infortuni avvenuti utilizzando il mezzo privato senza giustificata necessità, ad esempio quando il percorso è facilmente percorribile a piedi (in questo caso è necessario tenere in considerazione l’età e lo stato di salute del lavoratore) o con mezzi pubblici agevoli.
L’Inail è intervenuto rendendo noto il suo orientamento in caso di infortunio occorso facendo uso della bicicletta (velocipede). Nello specifico la circolare Inail 25 marzo 2016, n. 14 ha superato quanto previsto dalla Legge di stabilità del 2016 andando a riconoscere l’indennizzo in caso di infortunio. Il precedente orientamento prevedeva che, in caso di infortunio in itinere avvenuto utilizzando la bicicletta, la valutazione del carattere necessario dell’impiego di tale mezzo per mancanza o inadeguatezza dei trasporti pubblici e per l’impossibilità di percorrere a piedi il tragitto, tenuto conto della distanza tra casa e luogo di lavoro, dovesse rilevare ai fini del riconoscimento dell’indennizzo solo se l’incidente fosse avvenuto su una strada aperta alla circolazione di veicoli a motore, e non invece nel caso in cui fosse accaduto su una pista ciclabile o in un’area vietata al traffico.
Con riferimento ad eventuali deviazioni e soste, l’Inail ha precisato che sono riconosciute come tutelabili soltanto le deviazioni dal percorso abituale dovute a:
- cause di forza maggiore;
- necessità essenziali e non rinviabili (come, ad esempio, la necessità di accompagnare i figli a scuola), a condizione che venga accertata la necessità e la modalità specifica del caso concreto.
Nello specifico, accompagnare i figli a scuola rappresenta un’esigenza fondamentale e inderogabile, per cui gli infortuni avvenuti lungo il tragitto modificato, ossia nel percorso abituale tra casa e lavoro, successivo alla sosta presso la scuola, possono essere considerati infortuni in itinere. Tuttavia, tale riconoscimento è subordinato a una valutazione delle modalità e delle circostanze del singolo caso, come, ad esempio: l’età del bambino; la lunghezza della deviazione; il tempo della sosta; l’assenza di alternative.
Le soste brevi per esigenze fisiologiche o riposo sono coperte, mentre quelle di lunga durata o non giustificate costituiscono rischio elettivo e, pertanto, non sono indennizzabili. Qualora venga scelto un percorso diverso da quello ordinario, il lavoratore deve fornire la prova dell’inagibilità o della difficoltà del percorso normale. Nelle ipotesi di deviazioni e soste durante il percorso, di fondamentale importanza, sono gli orientamenti della giurisprudenza intervenuti negli anni.
Allo stesso modo, gli eventi causati da abuso di alcolici, psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o mancanza della patente idonea non sono coperti e indennizzati dall’Inail.
Infine, è importante sottolineare che affinché l’infortunio in itinere sia riconosciuto e indennizzabile è necessaria l’esistenza di un nesso causale, anche indiretto, tra attività lavorativa e incidente.
Al verificarsi di un evento, tutelato ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 1124/1965, sorgono in capo alle parti alcuni obblighi necessari ai fini di garantire al lavoratore il diritto alle prestazioni economiche riconosciute da parte dell’Inail. In mancanza di comunicazione, il lavoratore perde il diritto all’indennità relativamente ai giorni precedenti alla comunicazione, fatta salva l’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia comunque provveduto alla denuncia/comunicazione di infortunio all’Inail.
Con riferimento invece agli obblighi che ricadono in capo al datore di lavoro, questi è chiamato ad informare l’Inail circa l’evento occorso al lavoratore. Tale obbligo si distingue in base alla prognosi dell’evento:
- nell’ipotesi di infortunio che comporti un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso il giorno dell’evento, ma non guaribile entro 3 giorni vi è l’obbligo di invio telematico della denuncia di infortunio. La trasmissione deve avvenire entro il termine di 48 ore decorrenti dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore gli estremi del certificato medico trasmesso all’Inail a cura del medico che ha prestato assistenza. Qualora l’infortunio abbia determinato la morte del lavoratore o un pericolo di morte, la denuncia deve essere inviata entro 24 ore. La denuncia si compone di una serie di dati e informazioni tra cui: i dati identificativi del datore di lavoro; l’unità produttiva in cui opera abitualmente il lavoratore, con indicazione specifica del reparto cui questi è addetto e della lavorazione in concreto svolta; la specifica indicazione delle modalità di indennizzo dell’infortunio nei confronti del lavoratore. A tal proposito, qualora l’indennità sia anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 70 del D.P.R. 1124/1965, deve essere apposto il flag nell’apposito campo con indicazione del codice IBAN su cui verrà effettuato il rimborso da parte dell’Istituto; i dati del lavoratore, con indicazione della tipologia contrattuale, della data di assunzione ed eventuale data di cessazione in caso di contratto a tempo determinato, nonché del CCNL applicato e della qualifica assicurativa; indicazione di luogo, data e ora in cui è avvenuto l’evento e della tipologia di infortunio occorso (se infortunio in itinere, avvenuto a causa di incidente con mezzo di trasporto, ecc.); gli estremi di identificazione del certificato medico; la descrizione precisa dell’infortunio e delle circostanze in cui questo è avvenuto, nonché della lesione che ne è derivata; i dati retributivi dell’infortunio, con indicazione in particolare della retribuzione mensile spettante al lavoratore, dell’incidenza delle mensilità aggiuntive e delle ferie e di eventuali ulteriori elementi aggiuntivi liquidati al lavoratore nei 15 giorni che precedono la data dell’infortunio. La retribuzione complessivamente individuata rappresenta la retribuzione media giornaliera sulla quale verrà calcolata l’indennità dovuta dall’Inail a copertura dell’infortunio.
Nell’ipotesi di infortunio che comporti un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso il giorno dell’evento, e guaribile entro 3 giorni vi è l’obbligo di invio telematico della comunicazione di infortunio. Tale adempimento si distingue rispetto alla denuncia di infortunio in quanto, essendo l’evento guaribile entro 3 giorni, escluso quello di infortunio, non dovranno essere comunicati i dati retributivi che l’Inail considera ai fini della liquidazione dell’indennità. Quest’ultima, infatti, spetta solo in presenza di eventi che abbiano una prognosi superiore a 3 giorni. La comunicazione, pertanto, viene trasmessa per finalità puramente statistiche.