Con la circolare n. 25 del 29 gennaio 2025, l’INPS ha aggiornato il valore del cosiddetto “ticket di licenziamento” o “ticket NASpI” per l’anno in corso. Si tratta di un contributo obbligatorio che il datore di lavoro deve versare all’INPS in caso di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il lavoratore ha diritto a percepire l’indennità di disoccupazione NASpI.
L’importo del contributo è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, calcolati sugli ultimi tre anni di lavoro. Per il 2025, il massimale mensile NASpI è stato fissato a 1.562,82 €, quindi l’importo del ticket è:
- 640,76 € per ogni anno di anzianità aziendale;
- fino a un massimo di 1.922,28 € per tre anni di anzianità
Il contributo è dovuto nei seguenti casi:
- Licenziamento:
- Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ad esempio per gravi mancanze disciplinari del lavoratore.
- Per giustificato motivo oggettivo, ovvero per ragioni economiche, organizzative o produttive dell’azienda.
- Dimissioni per giusta causa. Quando il lavoratore si dimette perché il datore di lavoro ha violato obblighi contrattuali fondamentali, come:
- Mancato pagamento dello stipendio
- Trasferimento senza valide ragioni tecniche, organizzative o produttive
- Situazioni di mobbing o altre condizioni di lavoro insostenibili
- Dimissioni per trasferimento d’azienda: se il dipendente si dimette a seguito di un trasferimento dell’azienda.
- Dimissioni nel periodo protetto per maternità/paternità:
- Se la lavoratrice si dimette dall’inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino.
- Se il lavoratore padre si dimette, nello stesso periodo, dopo aver usufruito del congedo di paternità.
- Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Il ticket va versato anche in caso di risoluzione consensuale, ad esempio:
- Quando il lavoratore rifiuta un trasferimento in una sede distante più di 50 km dalla sua residenza.
- Se la risoluzione avviene nell’ambito di una procedura di conciliazione obbligatoria.
- Recesso del datore di lavoro in prova. Se l’azienda interrompe il rapporto con un lavoratore ancora in periodo di prova, ai sensi dell’art. 2096 c.c.
- Recesso al termine dell’apprendistato. Quando il datore di lavoro decide di non proseguire il rapporto al termine del periodo di apprendistato.
Il versamento deve avvenire in un’unica soluzione, entro la scadenza della denuncia contributiva del mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro.