ASSUNZIONI DONNE VITTIME DI VIOLENZA.
Datori di lavoro privati per assunzione donne di qualsiasi età, vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio e beneficiarie della misura del reddito di libertà (anche donne che abbiano beneficiato della misura nell’anno 2023). Il rapporto di lavoro deve essere subordinato, a tempo determinato o indeterminato (anche in subordinazione). L’agevolazione spetta solo in caso di assunzioni (ovvero, trasformazioni da tempo determinato in tempo indeterminato) effettuate nel triennio 2024/2026.
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, è pari alla misura del 100%, nel limite massimo di importo di € 8.000 annui, riparametrato e applicato su base mensile. La durata dello sgravio contributivo varia in funzione della diversa tipologia di contratto di assunzione:
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12 mesi dalla data di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
• fino a 18 mesi in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
• 24 mesi in caso di assunzione direttamente a tempo indeterminato.
Le istruzioni operative verranno rese note da un’apposita circolare INPS
DECONTRIBUZIONE MADRI LAVORATRICI.
Datori di lavoro privati operanti sul territorio della Stato italiano (ad esclusione dei datori di lavoro domestico). Tutte le lavoratrici madri, di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico. L’esonero contributivo è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore privato, ivi compreso il settore agricolo. L’esonero contributivo è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% dei contributi IVS a carico, fino al compimento del 18° anno di età del figlio minore (entro il limite annuo di € 3.000 riparametrato su base mensile). SOLO per l’anno 2024, tale misura è estesa, in via sperimentale, alle lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio minore. Per la specifica natura di esonero sulla contribuzione previdenziale a carico ESCLUSIVAMENTE della lavoratrice madre – è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Al contempo, l’agevolazione non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente:
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non è soggettaall’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015;
• non è subordinata al possesso, ex art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, del DURC;
• non costituisce aiuto di Stato e non è pertanto soggetta all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Nella determinazione dell’ISEE sono esclusi, fino al valore complessivo di € 50.000:
• i titoli di Stato, ex art. 3 del TUIR;
• i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.
L’INPS, con apposita circolare, fornirà le relative istruzioni operative.
ESONERO CERTIFICAZIONE DELLA PARITA’ DI GENERE.
Beneficiari della misura, i datori di lavoro del settore privato che conseguano la certificazione della parità di genere (entro il 31.12.2022), quale attestazione del loro concreto impegno per la riduzione delle disparità di genere. Tali datori di lavoro dovranno, altresì, rispettare le disposizioni inerenti: il DURC, le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e le disposizioni contenute nei CCNL. E’ valido per l’assunzione di donne di qualsiasi età. Il rapporto di lavoro deve essere subordinato, a tempo indeterminato ovvero determinato. L’esonero:
- ammonta all’1%della sola contribuzione dovuta dal datore di lavoro; la agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote purché nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e purché gli altri esoneri non prevedano espressamente divieti di cumulo (sono escluse le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle che sono finalizzate ad apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento. Sono esclusi i premi ed i contributi dovuti all’INAIL);
• riguarda i soli mesi di validità della certificazione della parità di genere;
• il beneficio decorre dal primo mese di validità della certificazione ed in caso di revoca della medesima dovrà essere il datore di lavoro a darne immediata comunicazione all’INPS;
• non può superare l’importo di € 50.000 annui, cioè € 4.166,66 mensili (€ 50.000,00/12).
In ogni caso il beneficio spetta solo nel limite delle complessive risorse stanziate. Nel caso di insufficienza sarà proporzionalmente ridotto a tutti gli aventi diritto (l’importo effettivamente disponibile sarà reso noto dall’INPS, al termine delle elaborazioni, in calce al medesimo modulo di istanza on-line). La agevolazione non rientra, inoltre, nel regime degli Aiuti di stato in quanto intervento generalizzato potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese.
L’INPS, con la circolare n. 137/2022, ha fornito le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 di accedere alla nuova misura di esonero dedicata. Il datore di lavoro del settore privato, in possesso della certificazione della parità di genere conseguita entro il 31 dicembre 2022, deve inoltrare specifica domanda all’INPS (entro il 15 febbraio 2023), avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “PAR_GEN” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. L’INPS, con il messaggio del 3 aprile 2023, n. 1269, ha differito il termine del 15 febbraio 2023 al 30 aprile 2023. Con specifico riferimento alle modalità di compilazione delle richieste, si evidenzia che, in sede di compilazione della domanda di esonero, i soggetti interessati devono indicare la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore. Pertanto, qualora fossero già state inviate richieste di riconoscimento dell’esonero nelle quali sia stata indicata una retribuzione media non coerente, i soggetti interessati, entro il termine indicato del 30 aprile 2023, potranno procedere con la correzione delle istanze, previa rinuncia a quelle erronee, e al successivo invio di una nuova richiesta contenente l’esatta stima della retribuzione mensile. La retribuzione media mensile da indicare nell’istanza online deve essere stimata per l’intero periodo di durata della certificazione.
Le domande sono verificate dall’INPS sulla base delle informazioni suddette e sono ammesse con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione di parità di genere. Al fine di favorire il più ampio accesso all’esonero contributivo, qualora le risorse risultino insufficienti in relazione al numero di domande complessivamente ammissibili, il beneficio riconosciuto è proporzionalmente ridotto.
Al fine di garantire la possibilità di accedere all’esonero in esame ai datori di lavoro privati che conseguano la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2023, le domande volte al riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2024. Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, farà fede la data di rilascio della certificazione, che non potrà in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2023.
Chi ha presentato la domanda per la certificazione ottenuta nel 2022 non deve inoltrare una nuova richiesta in quanto l’esonero contributivo viene riconosciuto in modo automatico per i 36 mesi di durata della certificazione (l’INPS provvederà a correggere d’ufficio le domande in cui sono state indicate erroneamente durate inferiori ai tre anni). Le aziende che, erroneamente, hanno presentato nel 2022 una domanda relativa a una certificazione ottenuta nel 2023 potranno inoltrare una nuova istanza, mentre se il Dipartimento per le pari opportunità ha accertato la mancanza dei requisiti, gli importi dovranno essere restituiti. Per le certificazioni rilasciate dopo il 2023, l’INPS si riserva di fornire successive indicazioni.
SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER MADRI LAVORATRICI.
Misura dedicata ai datori di lavoro privati operanti sul territorio della Stato italiano, che rispettino le seguenti disposizioni: condizioni e principi ex art. 31, D.Lgs. 150/2015 e regole previste dall’art. 1, c. 1175, Legge 296/2006. Tutte le lavoratrici madri, che rientrano al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio. L’esonero contributivo è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore privato, ivi compreso il settore agricolo. L’esonero contributivo è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice: per la specifica natura di esonero sulla contribuzione previdenziale carico ESCLUSIVAMENTE della lavoratrice madre – è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Al contempo, l’agevolazione non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente:
- non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, ex art. 31, D.Lgs n. 150/2015;
• non è subordinata al possesso, ex art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, del DURC;
• non costituisce aiuto di Stato e non è pertanto soggetta all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Tale esonero è fruibile a decorrere dalla data di rientro nel posto di lavoro, al termine del congedo obbligatorio di maternità, per un massimo di 12 mesi. Laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Al contempo, l’esonero contributivo spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum. L’INPS, con il messaggio del 9 novembre 2022, n. 4042, ha precisato che le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro se poste senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022. Laddove invece si sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione. Nelle ipotesi di rientri inframensili, l’esonero, nell’ultimo mese di spettanza, deve essere calcolato fino alla data di scadenza dell’anno di agevolazione previsto dalla legge. Ad ogni modo, l’imponibile da considerare ai fini dell’applicazione dello sgravio, con riferimento al primo mese di fruizione dello stesso e nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, è quello dalla data del rientro. Ai fini della determinazione dell’imponibile oggetto di sgravio, nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, si dovrà considerare il solo periodo fino alla data in cui termina la fruizione dell’esonero. L’esonero in commento è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità, in caso di successivo cambio di datore di lavoro, occorre distinguere tra le seguenti due ipotesi:
- nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto;
• nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento di azienda;
• cessione di contratto), poiché il nuovo datore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro.
Nel caso in cui la lavoratrice, invece, non sia rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione per maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice.
L’INPS, con la circolare del 19 settembre 2022, n. 102, ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di un anno, decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, ex lege n. 234/2021. I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare domanda all’INPS tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo. I datori di lavoro agricolo dovranno utilizzare la funzione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale aziende agricole”, inserendo nel campo “Annotazioni”, con riferimento alla lavoratrice per la quale si chiede l’applicazione dell’esonero, le seguenti informazioni: codice fiscale, cognome e nome, data di rientro della lavoratrice in servizio dopo la fruizione del congedo di maternità.